1 Le domande di intervento sugli edifici appartenenti ai gruppi di edifici 1,2,3,4, descritti al precedente art.7, devono essere corredate dalla documentazione che segue, differenziata in relazione ai diversi tipi di intervento. A tale documentazione deve essere obbligatoriamente allegata una relazione storica contenente la ricerca di archivio relativa all’impianto e alle successive fasi di vita dell’edificio e corredata di documentazione finalizzata a una maggior conoscenza dell’edificio in relazione alla vita della città sotto il profilo storico, urbanistico, edilizio, delle modalità tecniche e materiali costruttivi.
2 Per la manutenzione straordinaria sono richieste:
a documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento.
b rilievo quotato in scala 1:100 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti.
c segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio e degli elementi di valore e di qualità rilevati, sotto il profilo architettonico, artistico, decorativo;
d progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
e relazione storica di rilievo (limitatamente agli edifici del gruppo 1) e relazione di progetto.
3 Per il restauro e il risanamento conservativo sono richieste:
a documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento.
b rilievo quotato in scala 1:50 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti. E' ammesso il rilievo in scala 1:100 in caso di trasformazioni non rilevanti dello stato di fatto, nel caso in cui gli interventi riguardino parti molto estese degli edifici e in caso di interventi su parti di recente edificazione, con l'eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettaglio relativi agli elementi significativi.
c segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio e degli elementi di valore e di qualità rilevati, sotto il profilo architettonico, artistico, decorativo
d progetto quotato in scala 1:50 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
e relazione storica di rilievo (limitatamente agli edifici dei gruppi 1 e 2) e relazione di progetto.
4 Per la ristrutturazione edilizia sono richieste:
a documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento.
b rilievo quotato in scala 1:50 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti. E' ammesso il rilievo in scala 1:100 in caso di trasformazioni non rilevanti dello stato di fatto, nel caso in cui gli interventi riguardino parti molto estese degli edifici e in caso di interventi su parti di recente edificazione, con l'eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettaglio relativi agli elementi significativi.
c segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio e degli elementi di valore e di qualità rilevati, sotto il profilo architettonico, artistico, decorativo,
d progetto quotato in scala 1:50 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
e relazione storica di rilievo limitatamente agli edifici dei gruppi 1 e 2 e relazione di progetto.
5 Gli elementi di valore e di qualità devono essere segnalati anche in fase di esecuzione dei lavori, al momento del loro rinvenimento.
6 Gli interventi attuati all'interno degli edifici ai sensi dell'art.26 L.47/85 e con la procedura della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), devono essere documentati con i seguenti elaborati:
- relazione storica e relazione illustrativa dello stato di fatto e di tutte le opere da eseguire limitatamente agli edifici del gruppo 1
- elaborati grafici: rilievo dello stato di fatto con evidenziate le qualità, se esistenti, riscontrate nelle parti dell’edificio e progetto delle opere stesse;
- documentazione fotografica dello stato di fatto.