Art. 5 Attuazione degli interventi


1 Il Piano si attua mediante le procedure delle leggi vigenti quali: dichiarazione di inizio attività (DIA), autorizzazione, concessione, concessione convenzionata, piani attuativi, studio unitario e delibera comunale per le opere pubbliche di competenza comunale, così come precisato dalle presenti norme per ogni area normativa.


2 Ove non definite dal Prg le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di piano attuativo possono essere delimitate in sede di programmazione pubblica o a seguito di richiesta da parte di privati, previa approvazione di adeguata variante.


3 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti con la permanenza delle attività in atto, anche se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano, purché legittimamente insediate, fatte salve specifiche norme relative alle singole aree o gruppi di edifici.

Analoghe facoltà si applicano agli edifici ricadenti su aree destinate alla viabilità e servizi o su aree sottoposte alla procedura del piano attuativo in cui l’intervento è la ristrutturazione urbanistica così come individuate dal presente Prg.


4 Nell'ambito dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata o di concessioni convenzionate di studio unitario o in sede di comparto ex art. 23 L.1150/42, devono essere cedute gratuitamente le aree per l'urbanizzazione primaria e le aree per i servizi.

Le aree per servizi devono essere computate, nel rispetto delle quantità richieste dalla L.R. 51/75 art. 22 punti 1, 2, 3, per ogni singolo intervento, separatamente per le parti aventi destinazione residenziale, direzionale, commerciale, turistico ricettiva e produttiva.


  1. In alternativa alla cessione gratuita di aree per servizi è ammessa la procedura di monetizzazione, da definirsi con separati provvedimenti da parte del Consiglio Comunale, e in presenza di impegno deliberato da parte della Pubblica Amministrazione di realizzazione del servizio nel triennio.


  1. Tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova edificazione, sostituzione, di

sopralzo e di ampliamento (limitatamente alla parte aggiunta), di ristrutturazione edilizia che comportino aumento delle unità immobiliari devono prevedere la realizzazione di parcheggi pertinenziali (L.122/89) nella misura minima di 1 mq per ogni 3,3 mq. di Slp.

I parcheggi pertinenziali, qualora non reperibili all’interno dell’area oggetto di intervento, possono essere localizzati su altre aree, secondo la normativa regionale vigente.

Per le aree di impianto storico e di antica formazione e limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento delle unità immobiliari e che non prevedano la sostituzione, i parcheggi pertinenziali potranno essere monetizzati.

E’ sempre consentita la realizzazione di parcheggi privati a raso, in elevazione o sottosuolo nel rispetto dei parametri edilizi delle aree normative in cui ricade l'intervento e delle prescrizioni riportate all'art. 1 comma 12 delle presenti norme.

Prescrizioni di maggiore dettaglio o integrative sono fornite all’interno delle diverse aree normative


7 Il Prg individua le zone di recupero ex L.457/78 art.27 all’interno delle aree normative senza delimitare ambiti da assoggettare a piano di recupero.


8 Gli interventi che interessano beni immobili tutelati dalla Legge 1/6/1939 n.1089 e dal Regolamento approvato con R.D. 30/1/1913 n.363 sono assoggettati alle relative disposizioni che prevedono il parere favorevole del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la Soprintendenza competente.

Gli interventi che interessano beni immobili tutelati dalla legge 1497/39 sono assoggettate alle relative disposizioni e necessitano di nulla osta da parte degli Enti competenti.


  1. Sono cogenti le norme del PTC vigente del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

La normativa della Variante al PTC, già recepita nel presente PRG, sarà operativa all’atto dell’approvazione da parte della Regione Lombardia della Variante Generale al PTC come sopra richiamata. (Parere del Parco Lombardo della Valle del Ticino).


10 Tutti gli interventi devono tener conto delle indicazioni sulla «fattibilità geologica per le azioni di Piano» contenute nelle indagini geologiche a supporto del PRG comunale, allegate al Piano con particolare riferimento alla «Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano e classi di fattibilità».


11 L’attuazione degli interventi a destinazione commerciale segue le procedure esplicitate al successivo art.42.


12 Le convenzioni attuative costituenti parte integrante dei piani attuativi o in attuazione di impegni convenzionali, disciplinano la contestuale realizzazione degli interventi privati e pubblici con specifico riferimento alla:

- cessione gratuita delle aree destinate a sedi viarie e a servizi o l'eventuale assoggettamento ad uso pubblico dello stesso;

- cessione gratuita delle aree di trasformazione per servizi nei casi in cui il privato utilizzi la capacità edificatoria attribuita a tali aree;

- realizzazione delle opere di urbanizzazione da effettuarsi o il versamento degli oneri di urbanizzazione;

- cessione delle aree a servizi per impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico.


13 Il Comune, in sede di convenzionamento, può individuare le quote di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata e agevolata sulla base di separati provvedimenti deliberativi in materia. Nelle aree di trasformazione, la quota di edilizia residenziale pubblica è disciplinata al successivo art. 17 comma 4.


14 Gli atti d’obbligo unilaterali sono atti di impegno unilaterale con i quali i privati si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e i parcheggi a standard o ad assumere altri specifici impegni con il Comune connessi all’intervento di trasformazione edilizia.


15 Gli Enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico su aree già di proprietà anche prima dell'approvazione dei piani attuativi secondo le procedure di legge, purché tali interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle tavole di piano e nelle schede normative.


16 Nelle aree destinate a servizi è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico, compresi gli impianti tecnologici funzionali all'attuazione del piano energetico comunale di cui all'art.5, L.10/91.

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