Art. 44 Rapporti con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e norme di carattere geologico.


  1. E’ fatto salvo il regime giuridico del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n° 18/2001 (pubblicata sul Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19/07/2001), approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2001) e pubblicato all’Albp Pretorio del Comune di Pavia per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2001 senza che siano pervenute osservazioni. In particolare, poiché nel territorio comunale ricadono aree classificate come Fascia Fluviale A e B, delimitate con apposito segno grafico nelle tavole dell’Elaborato del PAI (fogli: 160 Sezione I – Belgioioso – Po 30 – Ticino O1; 160 Sezione IV – Pavia – Po 31 – Ticino 02; 139 Sezione III – Belgioioso – Ticino 03), ai sensi delle Norme del PAI, art. 27, comma 1, sono immediatamente vincolanti le prescrizioni riguardanti, le trasformazioni d’uso del territorio possibili in relazione agli obiettivi di sicurezza idraulica, di cui ai seguenti articoli delle Norme del PAI: art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41; sono inoltre recepite le Norme del PAI riguardanti le Fasce fluviali di cui agli articoli 29, 30, 32, 38ter e 39.

  2. Lo Studio geologico a supporto del PRG di cui al successivo art. 45, Elaborati testuali n. 5 e 8 (e successiva integrazione), è parte integrante del presente PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 24 novembre 1997, n. 41. Come contemplato dalle vigenti disposizioni regionali, le norme di carattere geologico contenute in tele Studio, con specifico riferimento alla TAV. 7 “Carta di sintesi, con zonizzazione geotecnica ed indicazioni sulla fattibilità geologica per le azioni di piano (in Elaborato testuale n. 5), alla “Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano” (Elaborato testuale n. 8) ed alla sua successiva integrazione, sono parte integrante, con carattere prevalente delle presenti N.T.A., ed ogni intervento dovrà essere conforme ed ottemperante, previa verifica tecnica in fase istruttoria, alle prescrizioni geologiche ivi contenute.

  3. In attesa dell’adeguamento del presente strumento urbanistico e relativo Studio Geologico al PAI (contemplato dall’art. 17, comma 6, della Legge 183/1989) ed a quanto disposto dalle D.G.R. 29 ottobre 2001 n. VII/6645 e 11 dicembre 2001 n. VII/7365, le tavole dell’Elaborato 8 del PAI di cui al precedente comma 1. Costituiscono parte integrante del P.R.G.; le delimitazioni delle Fasc3e Fluviali ivi contenute e le relative norme hanno carattere permanente. All’atto della definitiva approvazione da parte degli Enti competenti del citato adeguamento del P.R.G., diverranno vigenti le prescrizioni ivi contenute, ad integrazione e/o modificazione di quanto contemplato al presente articolo.


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