1 Nelle aree normative in cui le destinazioni d’uso commerciali sono ammesse, in attesa dell’emanazione delle direttive regionali ai sensi del Dgls 114/98, si possono insediare, ove consentito, nuove attività commerciali, in relazione ai seguenti punti:
2 a) Settore merceologico
Destinato, nella base dei codici di attività ISTAT, con riferimento all’attività prevalente.
I settori sono definiti, in base all’attrazione di clientela su unità di superficie e di tempo (rotazione) a basso impatto e ad alto impatto.
3 - alimentare
Si definiscono attività alimentari le attività di seguito individuate e contraddistinte per merceologia. Le attività alimentari sono attività ad alto impatto.
Alimentari despecializzati
Alimentari tradizionali
4 - non alimentare a basso impatto;
Si definiscono attività commerciali non alimentari a basso impatto le attività di seguito individuate e contraddistinte per merceologia:
Merceologia
Auto, moto
Tessili
Mobili, illuminazione, articoli in legno e
Plastica, articoli diversi per uso domestico
Elettrodomestici, TV, dischi, nastri, strumenti musicali, macchine per cucine e maglieria
Ferramenta-colori
Attrezzature ufficio
Cine foto ottica
Orologeria, gioielli
Casalinghi
Oggetti d’arte, di culto e di decorazione
Animali vivi da affezione
Libreria
5 - non alimentare ad alto impatto.
Si definiscono attività commerciali non alimentari ad alto impatto le attività di seguito individuate e contraddistinte per merceologia:
Medicali, profumeria
Abbigliamento
Calzature
Giornali, cartoleria
Giocattoli
Articoli sportivi, da regalo
Videogiochi
Videonoleggi
6 b) Dimensione della struttura commerciale (mq. di superficie di vendita)
piccola: tra 0 e 250 mq. di superficie di vendita
medio-piccola: tra 251 e 1.499 mq. di superficie di vendita
medio-grande: tra 1.500 e 2.500 mq. di superficie di vendita
grande: sopra i 2.500 mq. di superficie di vendita
7 c) Aree normative
Il quadro sinottico (quadro A) delle nuove attività commerciali classifica le tipologie in relazione alle strutture di vendita nelle diverse aree normative.
La loro ammissibilità è determinata esclusivamente alle condizioni esplicitate nelle norme delle aree normative e nelle schede allegate.
8 Nelle diverse aree normative, laddove è compatibile una nuova attività commerciale di dimensione superiore in mq. di superficie di vendita, sono comunque ammesse le categorie dimensionali di ordine inferiore in mq. di superficie di vendita, facendo riferimento allo stesso settore merceologico.
9 d) Il quadro B definisce:
quali sono le aree di trasformazione a vocazione commerciale e le aree per attività miste esistenti a vocazione commerciale, ove sono ammesse le strutture di media e grande dimensione;
la quantità massima consentita in tali aree di Superficie Lorda di Pavimento (di cui all’art. 1 comma 12) a destinazione commerciale (di cui all’art. 2 comma 6);
il numero delle strutture di media e grande dimensione ammesse in tali aree e la dimensione massima della superficie di vendita della struttura di grande dimensione.
10 e) Il quadro C individua, per le diverse tipologie commerciali, lo standard a parcheggio che obbligatoriamente deve essere a tale uso destinato in caso di attivazione delle diverse tipologie di vendita.
11 f) Qualità edilizia
Le indicazioni che seguono hanno valore qualora non diversamente disposto dalla disciplina regionale in materia.
12 Città da tramandare
Gli interventi non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione. Il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo-morfologici e strutturali dell’organismo edilizio esistente.
13 Il rapporto tra l’organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da non alterare le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l’eccessiva caratterizzazione commerciale (insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o estranei al contesto, ecc).
Gli esercizi commerciali devono contribuire alla valorizzazione dei percorsi storici e i luoghi a ciò tradizionalmente vocati con particolare attenzione alla sistemazione dei percorsi e dell’accessibilità.
14 Città da migliorare – città da trasformare
Per gli insediamenti commerciali destinati alla media e alla grande distribuzione si deve prestare particolare attenzione alla qualità progettuale dell’intervento. A tal fine, occorre che il progetto sia qualitativamente apprezzabile in relazione agli aspetti sia di carattere edilizio, sia di correlazione con l’intorno con specifico riferimento ai seguenti parametri:
altezza
materiali costruttivi
sistemazione delle aree scoperte
accessibilità
segnaletica e cartellonistica
mitigazione ambientale
15 In particolare deve essere sempre predisposto lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell’utenza e per l’espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci. I parcheggi a raso, dotati di opportune alberature, devono comunque essere localizzati e disegnati in modo da evitare la configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio.
16 g) Attuazione degli interventi
Al fine di unificare le procedure abilitative urbanistico-edilizie con quelle commerciali, si forniscono le seguenti indicazioni. Tali indicazioni hanno valore qualora non diversamente disposto dalla disciplina regionale in materia:
17 Esercizi di vicinato: comunicazione ex art.7 D.L. gs 114/98
Qualora l’apertura di un esercizio di vicinato, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) ovvero alla procedura di cui all’art.26, Legge punto 47/1985 per le opere interne, alla comunicazione di cui all’art.7 del T.L. gs 114, andrà allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art.2, comma 60 della Legge 662/96 ovvero dal citato art.26.
18 Medie strutture di vendita: autorizzazione ex art.8 del D.L. ds. 114/98
Nei casi in cui l’apertura di una media struttura di vendita comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A., ovvero la procedura prevista per le opere interne dall’art.26 della Legge 47/85, alla richiesta di autorizzazione comunale andrà allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art.2, comma 60 della Legge 662/96 ovvero dal citato art. 26.
Qualora invece sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a concessione edilizia, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art.8 del D.L.gs 114/98, andrà presentata istanza di concessione edilizia, a tal fine allegando il progetto e l’ulteriore necessaria documentazione. In tal caso:
il rilascio della concessione edilizia dovrà avvenire nei termini previsti per l’emanazione dell’autorizzazione commerciale, ma non potranno essere previste forme di silenzio assenso per gli aspetti connessi alla concessione edilizia, bensì scatteranno i termini per il commissariamento di cui all’art.4, Legge 493/93, come modificato dall’art.2, comma 60, Legge 662/96;
l’autorizzazione commerciale e la concessione edilizia potranno essere contenuti in un unico atto, ma in tal caso il provvedimento conterrà l’indicazione degli oneri concessori da corrispondere al Comune e andrà assoggettato alle medesime misure di pubblicità previste per la concessione edilizia (pubblicazione all’Albo Pretorio e notifica all’interessato);
l’autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti anche di concessione edilizia, andrà sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare la concessione edilizia: in caso la struttura comunale che si occupa di commercio e quella che si occupa di edilizia siano distinte, l’atto andrà sottoscritto congiuntamente dai responsabili delle due strutture, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interni all’ente, ossia tra le competenti strutture comunali.
Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione ex art.7, Legge 1497/39, di competenza comunale in base alla L.R.18/97, potrà essere richiesta congiuntamente all’istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all’autorizzazione commerciale, rispettando comunque le specifiche procedure di cui all’art.5 della L.R.18/97 e i criteri regionali contenuti nella D.G.R.L. 6/30194 del 25.07.1997, in B.U.R.L. del 17.10.1997, III Suppl. Ord. n.42.
In particolare il parere ambientale, distinto da quello urbanistico è espresso dalla Commissione Edilizia, integrata a termine del comma 1 del citato art.5 della L.R. 18/97 secondo le particolari modalità contemplate dal comma 2 del medesimo art.5: l’atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica andrà successivamente inviato, unitamente al parere della commissione edilizia e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente Sovrintendenza ai fini dell’esercizio dell’eventuale potere di annullamento di cui all’art.1, comma 5 della Legge 431/85.
19 Grandi strutture di vendita: conferenze dei Servizi ex art.9 del D.L.gs 114/98
La verifica della conformità urbanistica dell’intervento è preliminarmente svolta dagli uffici comunali: a detto accertamento tecnico si attesterà la conferenza dei Servizi ex art.9 del D.L.gs.114/98, che dovrà comunque valutare anche le applicazioni urbanistico edilizie dell’intervento proposto.
L’esito negativo della conferenza preclude anche gli effetti concessori.
In sede di procedimento unificato, alla conferenza dei Servizi andrà presentato il progetto esecutivo dell’intervento proposto e al verbale della conferenza stessa, che avrà effetti di concessione edilizia, andrà allegata la quantificazione degli oneri concessori (effettuata dagli uffici comunali competenti).
Tale verbale sarà assoggettato alle medesime forme di pubblicità previste per la concessione edilizia (pubblicazione all’Albo Pretorio e notifica all’interessato).
Per gli immobili sottoposti a vincoli (paesaggistico, storico-artistico, archeologico, idrogeologico) il verbale della conferenza dei servizi produrrà effetti di autorizzazione solo se alla conferenza stessa parteciperanno, a seguito di regolare convocazione, i rappresentanti delle Autorità competenti alla tutela del vincolo (il Comune per il vincolo paesistico, la Sovrintendenza per quello storico, artistico e archeologico, l’Autorità Forestale per quello idrogeologico).
Nel caso di vincolo paesistico il verbale della conferenza dei Servizi, avente efficacia di autorizzazione paesistica, dovrà essere trasmesso alla Sovrintendenza ai fini del controllo di cui all’art.1, comma 5 Legge 431/85, qualora la Sovrintendenza stessa non sia intervenuta direttamente alla conferenza dei servizi.
Quadro A – Quadro sinottico di ammissibilità per le nuove attività commerciali
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
|
DIMENSIONE STRUTTURA |
ALIMENTARE |
NON ALIMENTARE AD ALTO IMPATTO |
NON ALIMENTARE A BASSO IMPATTO |
Piccola piccola dimensione: tra 0 e 250 mq |
Città da tramandare Città da migliorare Città da trasformare |
Città da tramandare Città da migliorare Città da trasformare |
Città da tramandare Città da migliorare Città da trasformare |
Medio-piccola medio piccola dimensione: tra 251 e 1.499 mq |
Città da migliorare Città da trasformare |
Città da migliorare Città da trasformare |
Città da tramandare Città da migliorare Città da trasformare |
Medio-grande medio grande dimensione: tra 1.500 e 2.500 mq |
Città da trasformare |
Città da trasformare |
Città da trasformare |
Grande grande dimensione: oltre 2.500 mq |
Città da trasformare |
Città da trasformare |
Città da trasformare |
Le definizioni: città da tramandare, città da migliorare, città da trasformare, territorio da non costruire, fanno riferimento alle aree normative riportate al punto A della Premessa delle presenti norme.
nelle aree di impianto storico non sono ammesse nuove attività commerciali negli edifici del gruppo 1 e 2
nuove attività commerciali non sono ammesse nelle aree a ville con parco e aree a ville e casette isolate
le strutture di dimensione medio-grande e grande sono ammissibili solo nelle aree individuate dal successivo quadro B
Quadro B – Dimensionamento delle attività commerciali nelle aree di trasformazione a vocazione commerciale e nelle aree per attività miste esistenti a vocazione commerciale
|
Area di trasformazione
|
Superficie lorda di pavimento (SLP) |
Strutture di media dimensione ammesse (250-2.500 mq di superficie di vendita) |
Strutture di grande dimensione ammesse (> 2.500 mq di superficie di vendita) |
Dimensione max della struttura di grandi dimensioni (mq di superficie di vendita)
|
Primo livello
|
Area ex FIAT |
15.000 |
Fino a 3 |
Fino a 1 |
5.000 |
Secondo livello
|
Chatillon
|
3.000 |
Fino a 2 Escluso il settore alimentare
|
No |
No
|
Terzo livello
|
Area Scalo FS
Area SNIA
Area NECA
|
3.000
3.500
1.000 |
Fino a 1 Escluso il settore alimentare Fino a 1 Escluso il settore alimentare Fino a 1 Escluso il settore alimentare
|
No
No
No |
No
No
No
|
Quadro C – Parcheggi standard per tipologie commerciali
Tipologia commerciale |
Superficie da destinare a parcheggio standard mq/mq di S.V. |
A- Supermercati di medio piccole dimensioni: sv < 1.500 mq |
1,5 mq |
B- Supermercati compresi tra 1.500 e 2.500 mq di sv |
2,0 mq |
C1- Ipermercati, sv compresa tra 2.500 e 5.000 mq |
2,5 mq |
C2- Ipermercati, con superficie compresa tra 5.000 e 10.000 mq |
3,0 mq |
C3- Ipermercati, con superficie superiore a 10.000 mq |
3,5 mq |
D1- Esercizi non alimentari di medio piccole (250 – 1.500 mq) dimensioni (alto impatto) |
1,0 mq |
D2- Esercizi non alimentari di medio grandi (1.500 – 2.500 mq) dimensioni (alto impatto) |
1,5 mq |
D3- Esercizi non alimentari di grandi (> 2.500 mq) dimensioni (alto impatto) |
2,0 mq |
D4- Esercizi non alimentari di medie (250-2.500 mq.) dimensioni (basso impatto) |
1,0 mq |
D5- Esercizi non alimentari di grandi (>2.500 mq.) dimensioni (basso impatto) |
1,5 mq. |
E- Galleria di centro commerciale ** |
1,0 mq. |
* Al di sotto dei 250 mq di superficie di vendita, si applicano i parametri di parcheggio di pertinenza per ogni mq di s.v., e tale indice si considera monetizzabile, così specificati: 0,8 mq. di parcheggio per le zone di categoria A e B del D.M. 2/4/68 n. 1.444 e 1 mq. di parcheggio per le zone di categoria C del D.M. 2/4/68 n. 1.444.
** Con tale definizione si intende fare riferimento alle piccole strutture del commercio al dettaglio, alle strutture paracommerciali ed extra commerciali che completano l’offerta di un centro commerciale integrato (ristorazione, sportelli bancari, artigianato di servizio, ecc.)