Art. 41 Norme transitorie


1 Nelle more di entrata in vigore e all'entrata in vigore del presente piano si applicano le seguenti disposizioni transitorie:


2 le aree soggette a Piani Attuativi, adottati o approvati in data anteriore all'adozione del presente Prg, sono regolate dalle prescrizioni dei Piani Attuativi stessi, se ancora vigenti.


3 Rimangono valide le concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate in data antecedente all'adozione del nuovo Prg., fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione urbanistica anche in relazione a variazioni non essenziali apportate ai progetti approvati, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati entro il termine di un anno dalla data di emanazione del provvedimento e vengano completati entro il termine previsto dal medesimo o altro termine determinato per proroga motivata da eventi indipendenti dalla volontà del titolare del provvedimento e debitamente comprovati.


4 Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le denunce di inizio attività (D.I.A.) di cui alla legge 662/1996, depositate agli atti dell'Amministrazione Comunale antecedentemente alla data della deliberazione consiliare di adozione del PRG.


Indice