Art. 40 Norme abrogate


1 Con l'entrata in vigore del presente P.R.G. sono abrogate le disposizioni del P.R.G. precedente e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.


2 Le presenti norme prevalgono su quelle eventualmente in contrasto del Regolamento Edilizio ove specificamente indicato e con le norme a carattere edilizio del Regolamento di Igiene ed a carattere urbanistico del Regolamento di Polizia Rurale corrispondenti.


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