1 Attrezzature ed impianti per la distribuzione del carburante e relativi depositi, pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori di autoveicoli e per il ristoro degli utenti, per il lavaggio e/o la riparazione degli autoveicoli.
Tali attrezzature sono consentite nelle aree per la viabilità e relative fasce di rispetto ed in tutte le aree normative con esclusione dell’Area di impianto storico, dell’Area di antica formazione, del Parco Visconteo, del Parco della Vernavola, del Parco agricolo del fiume Ticino. Nelle Aree agricole sono consentite limitatamente alle fasce di rispetto stradale. Nelle aree a servizi di cui all’art. 36, limitatamente ad una superficie massima di mq. 500, purché in fregio a sedi stradali. Sono fatti salvi i disposti della D.G.R. n. VI/1309 del 29 settembre 1999, della D.G.R. n. VI/48714 del 29 febbraio 2000 e relativo allegato A.
2 Modificazione delle aree
- Superficie minima dell’area: mq 500
- Rapporto di copertura (RC)%: 10% della SF escluse le pensiline. L’estensione delle pensiline non deve comunque superare un R.C. del 30%.
- Verde: 10 mq ogni 100 mq di SF
- Distanza dal ciglio stradale o dal limite esterno del marciapiede: non inferiore a 5,5 m.
3 Gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli sono esclusi dalla verifica del rapporto di copertura e devono rispettare le distanze dai confini non inferiore a m. 3.
4 I distributori di GPL e di gas metano sono ammessi esclusivamente nell’Area per attività produttive esistenti e nelle aree destinate alla viabilità e relative fasce di rispetto e comunque nell’osservanza delle prescrizioni del DPR 12/1/71 e art. 26 della LUR 51/75.
5 Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del presente piano e che si trovino in contrasto con il medesimo sono consentiti gli interventi di manutenzione tesi a garantire la sicurezza degli impianti, fatti salvi comunque gli adeguamenti delle strutture alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
6 Modalità attuative
E’ richiesta la concessione a titolo precario ai sensi dell’art. 26 secondo comma della LUR 51/75 nelle aree per la viabilità, per i servizi e nelle fasce di rispetto stradale.
È richiesta la Concessione negli altri casi.