Art. 36 Aree di trasformazione per servizi


I proprietari delle aree possono avanzare proposte di cessione gratuita dell’area all’Amministrazione utilizzando una edificabilità pari ad un indice di 0,1 mq SLP/mq ST e la volumetria edilizia sarà localizzata nelle aree di concentrazione dell’edificato ove indicata.

Qualora sull’area di trasformazione insistano edifici da demolire, in aggiunta alla edificabilità sopra indicata, sarà possibile utilizzare un terzo della SLP degli edifici esistenti e da demolire. In tal caso la superficie dell’area di concentrazione dell’edificato potrà essere aumentata, in ampliamento della superficie prevista, fino ad un massimo del 20%.

Le schede allegate relative ad ogni area indicano quali sono le prescrizioni vincolanti e quelle di indirizzo.

Non sono suscettibili di autonoma attuazione le porzioni di territorio ricomprese in schede normative, di superficie territoriale tale da produrre, in applicazione del relativo indice territoriale, una superficie lorda di pavimento (slp) inferiore a mq. 35,00 (Slp minima di un monolocale) per ogni piano di fabbricato realizzabile nell’area di concentrazione dell’edificato.

Gli interventi possono essere attuati per sub ambiti o per parti con le procedure e le modalità esplicitate al precedente articolo 6.

La convenzione deve garantire la contestuale realizzazione delle utilizzazioni edificatorie e la cessione delle aree a servizi.

La richiesta di intervento da parte dei privati deve essere corredata da specifica relazione di fattibilità geologica che deve tenere conto delle individuazioni in tal senso fornite nella Relazione Geologica allegata al Piano.

Dove non individuato nella scheda il numero dei piani sul fronte considerato dell’area di concentrazione dell’edificato, dovrà far riferimento al numero dei piani prevalenti negli edifici prospicienti l’affaccio sulla via stessa e comunque non dovrà essere superiore a 4 piani.



























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