Art. 35 Aree di riqualificazione esterna


1 Nelle aree di riqualificazione esterna destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per altre attività previsti dal Prg i privati possono avanzare proposte di modificazione ai parametri non prescrittivi contenuti nelle schede allegate al Piano.


2 Le schede allegate relative ad ogni area indicano quali sono le prescrizioni vincolanti e quelle di indirizzo.

Le proposte possono essere attuate per sub-ambiti con la procedura e le modalità esplicitate al precedente art. 6, gli interventi sono attuati con piano attuativo o studio unitario.

La convenzione deve garantire la contestuale realizzazione delle utilizzazioni edificatorie e la cessione delle aree a servizi.


3 Qualora sull’area insistano edifici da demolire, in aggiunta alla capacità insediativa generata dall’applicazione dell’indice di 0,2 mq/mq, l’attuatore può utilizzare un terzo della SLP degli edifici esistenti.


  1. Qualora sull’area venisse trasferita la SLP generata in applicazione dell’art. 36 bis, l’area di concentrazione dell’edificato può essere aumentata fino ad un massimo del 65%, fino al raggiungimento di una densità fondiaria massima di 3 mc/mq o pari a quella già prevista nella scheda normativa, se superiore.































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