Art. 33 Aree per le attività esistenti


1 Qualora le attività esistenti insediate nelle aree previste dall’art.16 comma 6 punto c) vengano rilocalizzate in altra area del territorio comunale, l’Amministrazione può prendere in considerazione proposte di uno o più piani attuativi di iniziativa privata per la riorganizzazione delle aree stesse anche in vista della realizzazione del nuovo scalo ferroviario, con possibile previsione di destinazioni d’uso in variante, a norma della legislazione urbanistica vigente anche ricorrendo allo strumento di cui alla L.R. 9/99 (P.I.I.).


2 Qualora la proposta riguardi soltanto una parte dell’area, deve comunque essere prodotto uno studio unitario esteso all’intero ambito e alle aree dello scalo ferroviario in progetto.


3 Nella valutazione delle proposte, l’Amministrazione può fare riferimento, come limite massimo, ai parametri urbanistico-edilizi delle aree normative di trasformazione (art. 17).

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