Art. 32 Aree da riqualificare e aree consolidate


1 Le condizioni specifiche di accettabilità delle proposte dei cittadini sono definite di seguito:


Modificazioni degli edifici esistenti:

2 Per gli edifici del gruppo 4 è consentito aumentare lo spessore del corpo di fabbrica ai fini del miglioramento delle condizioni abitative fino ad un massimo complessivo di m.12 m. Tale ampliamento può essere effettuato solo in spazio privato ferme restando le prescrizioni relative alle restanti parti dell’edificio e nel rispetto dei parametri edilizi dell’area normativa in cui ricade l’edificio. Tali ampliamenti non possono eccedere il 20% della SLP dell’edificio e superare a 40 mq di SLP.

È consentito il rialzamento, con un massimo di m. 1, dell’ultimo piano degli edifici per l’utilizzo del piano sottotetto a condizione che:


3 Nelle aree consolidate a ville e casette isolate al fine di riqualificare l’immagine verso spazio pubblico e/o di ricucire le cortine edilizie esistenti, sono consentiti, per gli edifici uni e bifamiliari a un piano fuori terra esistenti alla data di adozione del presente Piano interventi di sopralzo (art.3, punto 2.1) con il mantenimento delle distanze da confine e tra fabbricati preesistenti, anche se inferiori a quelle dell’area normativa di appartenenza.


3bis Sono consentiti, per gli edifici uni e bifamiliari e a cortina del Gruppo 4 e 5, interventi di ampliamento una tantum del 20% della slp esistente, 40 mq di slp sono comunque consentiti


Modificazioni delle aree:

4 I cittadini possono proporre piani di recupero estesi a porzioni di area, con studio esteso all’intorno, anche modificando l’assetto urbano e con indicazione dei legami con le parti adiacenti. In questo caso anche gli edifici del gruppo 4 possono essere sostituiti a fronte di un disegno di riqualificazione degli spazi pubblici, a una pluralità di funzioni, a una valorizzazione degli edifici storici e nel rispetto dei parametri dell’area normativa.

La capacità insediativa della proposta deve tener conto della SLP esistente e degli incrementi consentiti singolarmente sui singoli edifici. In presenza di altezze esistenti superiori a 2 piani f.t., possono essere avanzate proposte fino ad un massimo di 3 piani f.t. relative a parti dell’edificato in progetto, valutato in relazione al contesto in cui si inserisce l’intervento.


5 Modificazioni alle destinazioni d’uso:

Sono accettabili modificazioni d’uso quando vengono proposte utilizzazioni di servizio sia di tipo pubblico che privato concorrenti a valorizzare la qualità storica e la riqualificazione delle funzioni residenziali.


6 Modalità attuative

È richiesta la Concessione convenzionata o atto d’obbligo unilaterale, nel caso di interventi su singoli edifici, Piano di recupero per interventi di riqualificazione delle aree.

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