Art. 31 Aree di antica formazione


1 Le condizioni specifiche di accettabilità delle proposte dei cittadini sono definite di seguito:


Modificazioni degli edifici esistenti:

2 Per gli edifici del gruppo 4 posti lungo le cortine edilizie è consentito aumentare lo spessore del corpo di fabbrica ai fini del miglioramento delle condizioni abitative fino ad un massimo complessivo di m.12. Tale ampliamento può essere effettuato solo verso spazio privato ferme restando le prescrizioni relative alle restanti parti dell’edificio. Tali ampliamenti non possono eccedere il 20% della SLP dell’edificio e superare a 40 mq di SLP.

È consentito il rialzamento, con un massimo di m. 1, dell’ultimo piano degli edifici per l’utilizzo del piano sottotetto a condizione che:


Modificazioni delle aree:

3 I cittadini possono proporre piani di recupero estesi a porzioni di area, con studio estesi all’intorno (per evidenziare legami con le parti adiacenti), senza modificare l’impianto di antica formazione. In questo caso anche gli edifici del gruppo 4 possono essere sostituiti a fronte di un disegno di valorizzazione degli spazi pubblici e/o degli edifici monumentali, nel rispetto di parametri dell’area normativa.

La capacità insediativa della proposta deve tener conto della SLP esistente e degli incrementi consentiti singolarmente sui singoli edifici.


4 Modificazioni alle destinazioni d’uso:

Sono accettabili modificazioni d’uso quando vengono proposte utilizzazioni di servizio sia di tipo pubblico che privato concorrenti a valorizzare la qualità storica e la riqualificazione delle funzioni residenziali.


5 Modalità attuative

È richiesta la Concessione convenzionata o atto d’obbligo unilaterale, nel caso di interventi su singoli edifici, Piano di recupero per interventi di modificazione e riqualificazione delle aree.

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