1 Gli interventi, di seguito riportati, fanno riferimento, visto l'art. 31 della Legge 5.8.1978 n.457 e l’allegato A del DGR 25/9/1998, n. 6/38573-L.R. 23/6/97 n.23, alle seguenti tipologie di intervento:
1) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
1.1) manutenzione ordinaria
1.2) manutenzione straordinaria
1.3) restauro
1.4) risanamento conservativo
1.5) ristrutturazione edilizia
2) interventi modificativi ed integrativi del patrimonio edilizio esistente
2.1) sopralzo
2.2) ampliamento
2.3) demolizione
3) interventi di ricostruzione edilizia
3.1) sostituzione
4) interventi di nuova edificazione
4.1) nuova edificazione
5) interventi di ristrutturazione urbanistica
5.1) ristrutturazione urbanistica.
2 Per gli edifici del gruppo di edifici 1, 2, 3, 4, definiti al successivo art. 7 viene riportato l'elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici così contraddistinti:
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato:
1) Murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterne
2) Finiture esterne
B. Elementi strutturali
1) Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi e aperture interne
2) Finiture interne
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
D. Impianti tecnologici, relative strutture e volumi tecnici
E. Aree di pertinenza
1. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. 1) Manutenzione ordinaria
3 Si definiscono manutenzione ordinaria le opere finalizzate alla riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato
1) Murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterne
Gli interventi relativi a tali elementi non sono compresi tra gli interventi di manutenzione ordinaria
2) Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, e precisamente: pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.
B. Elementi strutturali
1) Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi e aperture interne
Gli interventi relativi a tali elementi non sono compresi tra gli interventi di manutenzione ordinaria, fatta eccezione per l’apertura e chiusura di porte all’interno di singole unità immobiliari.
2) Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
D. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse:
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici esterni.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, sempre che non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.
E. Aree di pertinenza
Opere ammesse:
- Sostituzione delle porzioni deteriorate di elementi di arredo del giardino
- Sostituzione delle parti deteriorate di pavimentazione
- Manutenzione di percorsi privati con il mantenimento dei materiali esistenti
1.2) Manutenzione straordinaria
4 Si definiscono opere di manutenzione straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e/o per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato
1) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse:
rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. È consentita la modifica dei prospetti ovvero l’eliminazione e la realizzazione di aperture purché sia mantenuta la qualità riscontrata delle parti e solo se finalizzata al miglioramento delle partiture e delle scansioni dei prospetti stessi.
2) Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
B. Elementi strutturali
Fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse:
realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga compromesso l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse modificazioni distributive purché connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al successivo punto D. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.
2) Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse
installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
D. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale.
E. Aree di pertinenza
Opere ammesse:
Costruzione di scannafossi a protezione delle tubature, costruzione di nuovi marciapiedi, nuove pavimentazioni di piazzali e loro sistemazione, sistemazione di aiuole e muretti di contenimento, recinzioni, muri perimetrali, sistemi di illuminazione, manutenzione di viabilità esistente che ne preveda il rifacimento totale con modifiche delle pendenze, dei sottofondi e del manto.
1. 3) Restauro
5 Si definiscono opere di restauro le opere atte alla conservazione della funzionalità dell’edificio di valore architettonico o storico-artistico (quando esso già mostri tali caratteristiche), ovvero al ripristino e alla riproposizione del medesimo (quando le stesse caratteristiche risultino celate od anche parzialmente perdute).
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato
1) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse:
restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte, nonché la rimozione di elementi non originari ed incongrui quando ciò risulta dalla Relazione storica definita nel successivo art.8.
2) Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
B. Elementi strutturali
Fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado e per applicazione di norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse:
restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi, stucchi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
2) Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui al punto precedente B. e al successivo punto D.
D Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
E’ ammessa la installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio o nel sottosuolo delle aree pertinenziali, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. E’ consentita la realizzazione di ascensori verso spazio privato dei fabbricati, nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità costruttive dei medesimi e con l’impiego di materiali che non ne compromettano i caratteri originari, previo parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio negli edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04 art.10, nonché negli altri edifici quando risulti pregiudizievole per i valori storici, artistici e architettonici presenti all’interno degli stessi o non sia tecnicamente possibile la loro localizzazione nel corpo di fabbrica. Questi interventi dovranno rispettare esclusivamente le distanze dai confini di proprietà.
1. 4) Risanamento conservativo
6 Si definiscono opere di risanamento conservativo le opere finalizzate alla conservazione degli organismi edilizi per assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che li caratterizzano, tali da consentire destinazioni d’uso con essi compatibili.
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato
1) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse:
ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. È consentito verso spazio privato modificare le finestre in porte finestre nonché eliminare o creare nuove aperture al fine di migliorare le partiture e le scansioni delle facciate.
2) Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
B. Elementi strutturali
Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto D., né alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi ed aperture interne
Opere ammesse:
ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
2) Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui al precedente punto B. e al successivo punto D.
D. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio nel sottosuolo dell’area pertinenziale e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva ( industriale, artigianale, agricola ) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumento delle SLP. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio purchè non configurino un incremento della SLP destinata all’attività produttiva o commerciale. E’ consentita la realizzazione di ascensori verso spazio privato dei fabbricati, nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità costruttive dei medesimi e con l’impiego di materiali che non ne compromettano i caratteri originari, previo parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio negli edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04 art.10, nonché negli altri edifici quando risulti pregiudizievole per i valori storici, artistici e architettonici presenti all’interno degli stessi o non sia tecnicamente possibile la loro localizzazione nel corpo di fabbrica. Questi interventi dovranno rispettare esclusivamente le distanze dai confini di proprietà.
1. 5) Ristrutturazione edilizia
Si definiscono opere di ristrutturazione edilizia quelle rivolte a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modificazione e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, mantenimento o non incremento della SLP originaria, delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
Per gli edifici recenti gruppo 5, art.7 è consentita la modifica della quota di imposta degli orizzontamenti nonché, nei casi sia consentita la sostituzione, la modifica delle quote di imposta e di colmo delle coperture entro i limiti di altezza prevista per la sostituzione.
Per gli edifici in cui è consentita la realizzazione di nuovi orizzontamenti, l’intervento si configura come incremento della SLP.
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato
1) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni
Opere ammesse:
conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
2) Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
B. Elementi strutturali
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della Slp, la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni (art. 1 comma 36). Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse:
sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
2) Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
D. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della Slp.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle SLP. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.
E. Aree di pertinenza
Opere ammesse:
- costruzione di parcheggi pertinenziali (L.122/1989);
- costruzione di piscine pertinenziali.
2. INTERVENTI MODIFICATIVI ED INTEGRATIVI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
2. 1) Sopralzi
8 Si intendono sopralzi gli interventi rivolti alla realizzazione di SLP o superficie accessoria aggiuntiva in innalzamento di un edificio esistente senza aumento della superficie coperta. E' ammessa la modificazione della quota di imposta e di colmo delle coperture. E’ consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali.
L’esecuzione del sopralzo potrà avvenire a filo della sottostante muratura perimetrale nelle fronti verso spazi pubblici.
L’altezza non potrà superare:
nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68, l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;
nelle altre zona, quella degli edifici preesistenti e circostanti, salvo che si renda necessaria una maggiore altezza per ottenere quella minima richiesta per la realizzazione di un piano utile e sempre che l’altezza dell’edificio non superi 1,5 volte la larghezza della strada pubblica antistante maggiorata dell’eventuale arretramento esistente dal ciglio stradale nonché, in caso di aderenza ad edificio esistente in confine, sia acquisito l’assenso dell’atra proprietà. Dovrà in tutti i casi essere rispettata la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
L’assenso della proprietà confinante è comunque richiesto in tutti i casi di sopralzo a confine ove non preesista, in corrispondenza di esso, edificio sul lotto contermine.
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato
1) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse:
valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.
2) Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
B. Elementi strutturali
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti della quota di imposta dei tetti. Sono ammesse altresì modificazioni al posizionamento e alla pendenza delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili.
Per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali all'esterno dei fabbricati.
C. Interno dei corpi di fabbrica
1) Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse:
sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
2) Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
D. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie lorda di pavimento.
E. Aree di pertinenza
Opere ammesse:
costruzione di parcheggi pertinenziali (L.122/89);
costruzione di piscine pertinenziali
demolizione di volumi pertinenziali (garage, depositi) e la loro ricostruzione in diversa collocazione sull’area di pertinenza.
2. 2) Ampliamento
9 Si intende per ampliamento:
interventi rivolti alla realizzazione di nuova SLP aggiuntiva in ampliamento di edificio esistente o con aumento di superficie coperta.
interventi rivolti al riutilizzo ad altri usi di fabbricati rurali non più utilizzati a tali fini (vedi art. 1, c.44);
Per la definizione dei tipi di intervento, riferita alle diverse parti dell’edificio, si fa riferimento al precedente punto 2.1, comma 8.
2. 3) Demolizione
10 Si intende per demolizione l’intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti di fabbricato.
Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all'entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.
Gli interventi di demolizione possono essere preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati, in tal caso si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; possono altresì essere interventi di sola demolizione avente carattere autonomo.
Le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di restauro e risanamento conservativo (es.: eliminazione di superfetazioni) o di ristrutturazione (es.: traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte.
3. INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA
3. 1) Sostituzione
11 Si intende per sostituzione l’insieme delle opere finalizzate alla demolizione e ricostruzione degli edifici a parità di SLP, anche quando distrutti da calamità naturali o comunque in conseguenza di eventi di carattere eccezionale nel rispetto dei parametri edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento.
4. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE
4. 1) Nuova edificazione
12 Si intende per nuova edificazione l’insieme degli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate e non urbanizzate per realizzare nuove costruzioni, disciplinati con appositi indici, parametri e prescrizioni tipologiche.
Sono inoltre considerati di nuova edificazione:
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmettitori e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e gli involucri di qualsiasi genere, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo.
5. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
5. 1) Ristrutturazione urbanistica
13 Si intende per ristrutturazione urbanistica l’insieme degli interventi rivolti alla sostituzione dell'esistente tessuto edilizio-urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che possono comportare la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Si considerano di ristrutturazione urbanistica:
1) gli interventi che comportano modificazione dei lotti e degli isolati e/o della rete stradale.
2) gli interventi che comportino la riorganizzazione planivolumetrica di un insieme di lotti già edificati o di isolati per i quali sia prevista la realizzazione di costruzioni diverse per superficie, sagoma, altezza e posizione rispetto alle preesistenze.