Art. 28 Norme di tutela ambientale


Le norme del presente articolo si applicano su tutto il territorio comunale e riguardano:


Modifiche dell’assetto del suolo

1 In tutto il territorio comunale è vietato procedere, senza specifica autorizzazione, a sbancamenti ed a modificazioni dell’assetto del suolo, all’asportazione dello strato di coltura, alla formazione di strade o piazzali anche se in semplice massicciata.


Margine della configurazione urbana

2 Tutti gli interventi, così come disciplinati dalle presenti norme: ristrutturazione edilizia (art.3, punto 1.5); ampliamento (art.3, punto 2.2); sopralzo (art.3, punto 2.1); gli interventi di sostituzione (art.3 punto 3.1) e di nuova edificazione (art.3, punto 4) ricadenti su aree urbanizzate e/o da urbanizzare confinanti con l’area agricola o a parco, devono prevedere la piantumazione di alberature ad alto fusto tali da costituire bordo di demarcazione tra la configurazione urbana e l’area agricola. Il tipo di alberatura deve essere preferibilmente di tipo autoctono.


Recinzioni

3 Le recinzioni, in area agricola e nelle aree a parco, consentite solo per le abitazioni e le pertinenze delle stesse, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete metallica plastificata, con staccionata, oppure con cancellata, avente fondazioni interrate.

4 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono essere oggetto di parziali rifacimenti con materiali e tecniche congruenti quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano indispensabile.


Tutela delle alberature e del verde in genere

  1. Nelle aree agricole, nelle zone a parco, nelle aree di impianto storico e nelle aree a ville con parco, in tutti i progetti edilizi le alberature d’alto fusto esistenti sull’area di pertinenza della costruzione devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e, se pregiate, documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.


  1. Parte integrante di ogni progetto edilizio deve essere il progetto dettagliato della sistemazionedegli spazi aperti, e quindi anche delle aree alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate

In tutte le aree normative all’atto della nuova edificazione, dovranno essere poste a dimora e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 200 mq. di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di 2 gruppi ogni 200 mq. di superficie fondiaria. La scelta delle essenze delle alberature e degli arbusti destinati a rispettare la quota di cui sopra, deve essere fatta in base alle essenze consigliate ed ammesse dall’allegato A. Nelle aree produttive, in alternativa a quanto sopra, potrà essere prevista, a confine sull’area libera, una fascia alberata.


Corsi d’acqua

7 Tutti i nuovi interventi edilizi sulle sponde, sull’argine e sull’alveo dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi del RD 11.12.1933 n.1775 sono sottoposti alle procedure della L.431/1985.


Riduzione della impermeabilizzazione

8 I nuovi spazi pubblici e le aree di pertinenza per interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o ritenzione anche temporanea delle acque. Le aree libere di pertinenza di interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale e le aree libere di pertinenza ad edifici a destinazione residenziale interessate da manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, con deroga per la realizzazione di box sotterranei e per quegli edifici le cui caratteristiche storiche ed architettoniche esigano il mantenimento od il ripristino delle originarie pavimentazioni non permeabili, devono essere permeabili per il 25% della loro estensione.

Tuttavia per motivi di sicurezza quali le esigenze statiche in relazione a carichi stradali particolarmente gravosi e in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni, in relazione ad esigenze di prevenzione della contaminazione del suolo da sversamenti di sostanze inquinanti, è possibile procedere alla messa in opera di coperture del suolo impermeabili.


Bonifica ambientale

9 Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (DL 22/97 e DGR n. 17252/96).

A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, delle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del PRG.

Le opere di bonifica ambientale costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione.

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