Art. 25 bis Verde privato


A. Definizione

1 Verde privato:

area inedificabile priva di capacità edificatorie libera da costruzioni, sistemata in superficie a prato o a giardino di pertinenza di edifici esistenti.



C. Modificazione delle aree

2 E’ sempre ammessa nel sottosuolo la creazione di parcheggi pubblici, privati e privati pertinenziali. Il soprasuolo deve essere sistemato a prato, giardino o parco privato, fatta eccezione per le eventuali rampe di accesso ai parcheggi


3 Sono altresì ammessi in soprasuolo impianti sportivi pertinenziali scoperti nonché piscine pertinenziali scoperte.


4 Per i verdi privati nell’ambito delle Aree di antico impianto si rinvia alla disciplina dell’Art. 12 c. 13 e 14.


Capo III

Riqualificazione urbana. Vincoli e caratteri da osservare

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