Art. 25 Aree per la viabilità e le infrastrutture


A. Definizione

1 Il PRG individua le aree destinate alla viabilità stradale (Aree per sedi stradali) e ferroviaria (Aree ferroviarie).

Le aree per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale e ferroviario.



B. Modificazione degli edifici esistenti

2 Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate alla viabilità, sono ammessi, fino alla utilizzazione pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.



C. Modificazione delle aree

3 Il tracciato viario di progetto riportato nelle tavole di PRG ivi compresa la Tav. n.9 “Schema generale della viabilità urbana” ha valore indicativo e deve essere meglio definito in sede di progetto di opera pubblica. In tali progetti i calibri stradali dovranno consentire la realizzazione di parcheggi, nonché ove ciò non sia impedito dalle condizioni fisiche preesistenti la realizzazione di piste ciclabili, salvo che le stesse non siano già previste in prossimità. La viabilità prevista può subire parziali modifiche di tracciato, di dimensionamento e di intersezione all’interno delle relative fasce di rispetto indicate nelle tavole di piano, in relazione alle effettive caratteristiche della stessa, da motivare in sede di progetto da approvarsi con delibera di Consiglio Comunale.

In particolare il tracciato del 4° ponte sul Ticino e delle relative strade di collegamento dovrà essere verificato sulla base di uno studio di valutazione di impatto ambientale (Parere del Parco Lombardo della Valle del Ticino)

Nell'ambito dei Piani Attuativi possono essere previste opere di viabilità destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole di PRG oppure anche a modifica di quelle indicate nelle tavole di Piano, a condizione che le stesse non costituiscano prescrizione vincolante per l’attuazione del Piano, così come risulta nelle schede normative allegate.

Relativamente alla gronda sud che si sviluppa da Viale Giulietti, a sud del Borgo Ticino, alla tangenziale Nord, in corrispondenza all’incrocio con Viale Cremona, con l’attraversamento del fiume Ticino, considerata la rilevanza dell’opera, rilevato l’alto valore paesistico del contesto, valutato che l’intervento presenta elementi di criticità e di peso visivo, si evidenzia la necessità che il tracciato stradale sia compatibile con le “direzioni naturali” del terreno, al fine di ridurre il più possibile l’impatto paesistico-ambientale dell’opera rispetto al contesto. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione e nel recupero ambientale delle aree che presentano i più alti livelli di criticità (corsi d’acqua, cascine, aree di frangia a ridosso delle zone urbanizzate); si prescrive, inoltre, la necessità di una progettazione ambientale dettagliata che evidenzi in modo puntuale sia le modalità di inserimento, nonché tutti quegli elementi utili a ricomporre continuità con le forme strutturali del paesaggio interessato; da ultimo si rappresenta che le aree di frangia tra l’urbanizzato e la nuova sede stradale siano sistemate a verde al fine di creare una cintura con funzioni di connessione tra la città, la strada e le zone agricole.

Per quanto riguarda l’attraversamento del fiume Ticino, l’intervento presenta elementi di criticità e di peso visivo, pertanto, si rende necessario analizzare due aspetti, quali la sensibilità paesistica dei luoghi e il grado di incidenza paesistica del progetto; le sensibilità sono: L’interferenza con punti di vista o percorso panoramico e l’inclusione in una veduta panoramica; la componente fondamentale, al fine di valutare l’incidenza di un intervento sull’assetto paesistico del contesto è legata alla dimensione dell’opera e agli elementi progettuali di integrazione con il contesto.


4 Nelle aree per la viabilità, oltre alle opere stradali e relativi servizi funzionali, possono essere realizzati impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti ecc.), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti, fatte salve norme più restrittive contenute nelle diverse aree normative.


5 Sono ammesse le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale. Tali interventi devono essere compresi in progetti per la valorizzazione dello spazio pubblico (art.27) che permettano di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante ed essere particolarmente attenti a non alterare le caratteristiche presenti se di pregio.


6 Nelle aree per la viabilità, costituite da tracciati a fondo chiuso, sono ammesse chiusure o interdizioni all’accesso fino alla loro acquisizione da parte dell’Amministrazione.


6bis I sagrati indicati nella cartografia di Piano come viabilità costituiscono pertinenza del servizio religioso.



E. Modalità di attuazione

7 L’acquisizione delle aree avverrà secondo le vigenti normative.

I sagrati di pertinenza di servizi religiosi non sono assoggettati ad acquisizione da parte del Comune.

La progettazione esecutiva potrà introdurre modifiche non sostanziali al tracciato senza che ciò comporti variante urbanistica.


8 Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino del fiume Po (deliberazione del Comitato Istituzionale n.9 del 10.05.95: PS45, Norme di Attuazione – 7.9.2.4 «Norme per gli attraversamenti interferenti con la rete idrografica»).

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