Art. 24 Aree per i servizi


A. Definizione

  1. Il PRG individua i servizi pubblici e privati, esistenti e previsti con le relative destinazioni secondo le tipologie indicate all'art.2 comma 9, così come meglio esplicitate nelle tavole di Piano denominate «Azzonamento delle aree normative» e «Il sistema dei servizi».

Tali individuazioni hanno valore di direttiva e potranno essere modificate mediante deliberazione di Consiglio Comunale, ferma restando la distinzione fra le aree destinate a parchi e verde attrezzato, ad attrezzature sportive nel verde e a parchi territoriali, e le aree destinate ad altri servizi prevalentemente costruiti.


  1. Ai fini del rispetto degli standards previsti dal D.M. 2/4/68 n.1444 così come modificati dalla L.R. 51/75 art.22 punti 1, 2, 3, sono computabili come aree a standard le superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella quantità stabilita dai piani attuativi o concessioni convenzionate.


3 Le aree per servizi di cui all’art. 2 c. 9, compresi quelli per servizi religiosi se gestite da Enti istituzionalmente competenti o da soggetti no profit (ONLUS di cui al DLGS 4/12/1997 n. 460), costituiscono area a standard, ma non sono soggette né all’acquisizione da parte del Comune, né all’assoggettamento all’uso pubblico.


4 Le aree a servizi privati non convenzionati non costituiscono area a standard e non sono preordinate all’esproprio.


5 Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente rappresentano la dotazione minima. L’Amministrazione può elevare detto minimo a seconda delle particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di Piani attuativi.


6 Il piano individua le aree del nuovo scalo ferroviario.



B. Modificazioni degli edifici esistenti

7 Per gli interventi relativi agli edifici esistenti appartenenti ai gruppi 1, 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni dell’Area di impianto storico (art. 12). Nel caso di servizi pubblici o di uso pubblico gli interventi devono consentire l’utilizzo a fini pubblici nel rispetto dell’immagine storica e degli elementi caratterizzanti.

Gli interventi relativi agli edifici del gruppo 5 (edifici recenti) sono disciplinati dal progetto di opera pubblica per servizi pubblici o di uso pubblico o di progetto edilizio privato secondo i parametri di seguito indicati nel caso di servizi privati.


8 Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.

Per gli edifici destinati all’attività agricola sono ammessi interventi finalizzati alla prosecuzione e al miglioramento delle attività agricole così come disciplinate dalla L.R. 93/80.



C. Modificazioni delle aree

9 Per i servizi a standard come definiti dall’art. 3 D.M. 2/4/68 n.1444 e per le attrezzature di interesse generale ex art. 4 punto 5 D.M. 2/4/68 n.1444, si applicano l’indice fondiario 0.2 mq/mq per le attrezzature afferenti il verde per lo sport e l’indice fondiario di 0,6 mq/mq per le rimanenti attrezzature nelle aree a servizi esistenti e già urbanizzate, mentre si applica l’indice territoriale di 0.5 mq/mq per le aree oggetto di interventi di nuova edificazione. I parametri edilizi sono definiti in sede di progetto di opera pubblica in caso di servizi pubblici, di progetto edilizio privato secondo i parametri di seguito indicati, nel caso di servizi privati. L’altezza è riferita a quella massima degli edifici circostanti. Gli indici e l’altezza possono essere modificati in sede di progetto esecutivo in relazione alle caratteristiche specifiche del progetto.

In particolare per i servizi ed attrezzature di interesse comune e parcheggi, individuate nelle tavole di azzonamento con la sigla a/p, si applica l’indice territoriale di 0,9 mq./mq. e sono ammesse le seguenti attrezzature: religiose, servizi sociali, assistenziali, sanitarie, residenze per anziani, uffici pubblici, culturali, centri civici, biblioteche, musei, sale espositive, sale convegni, cinema, teatri, parcheggi in struttura. Per i parcheggi non ci sono limiti dimensionali. Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi, residenza del custode e personale addetto, fino a un massimo compreso nel 20% della superficie ad attrezzature di interesse comune e comunque non oltre mq. 900. La realizzazione del parcheggio in struttura deve essere antecedente o contestuale alla realizzazione delle attrezzature di interesse comune.


10 Per le attrezzature di interesse generale (art. 4 punto 5 D.M. 2/4/68 n.1444) destinate ad attività ospedaliere (H1, H2), universitarie (U1) e parco tecnologico (T1), si applicano i seguenti parametri:

Aree ospedaliere (H2), universitarie (U1) e per la realizzazione del Parco Tecnologico (T1)

IT: 0,5 mq/mq

L’indice deve essere verificato per i diversi servizi a livello di intero ambito così come individuato nelle tavole di Piano.

h. max: 24

Sono esclusi da tale verifica gli impianti tecnologici e quelli finalizzati allo svolgimento dell’attività di ricerca.

IT: 0,7 mq/mq

h. max: m.40, limitatamente alla creazione di nuove strutture.

Relativamente all’ambito a destinazione a Parco Tecnologico T1, contiguo alle previsioni d’espansione delle strutture universitarie, pari a 150.000 mq., il medesimo non potrà trovare attuazione se non dopo lo studio di una specifica scheda normativa dell’ambito, predisposta dal Comune, che ne definisca le previsioni di pianificazione attuativa, attraverso specifica variante integrativa del P.R.G..


11 Per le restanti attrezzature sanitarie e universitarie esistenti, sia pubbliche che private, nonché per i servizi a standard ex art. 3 D.M. 2/4/68 n.1444, sono consentiti interventi di ampliamento, anche sull’area pertinenziale dell’edificio esistente una tantum, non superiori al 7,5% della SLP esistente per adeguamenti funzionali, igienico-sanitari, per la sicurezza connessi alle esigenze della ricerca scientifica e, per le attrezzature sanitarie, per adeguamento alle norme relative all’accreditamento presso il servizio sanitario regionale, per adeguamenti a standard regionali e nazionali .


12 In tutte le aree destinate a servizio sono ammesse le attrezzature e le condutture per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico con le relative attrezzature interrate per la trasformazione e la distribuzione, purchè compatibili con le sistemazioni esistenti o previste e nel rispetto delle norme di sicurezza.


13 In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici. Nelle aree storiche e di antica formazione la realizzazione dei parcheggi deve inserirsi nel contesto circostante e rispettare le caratteristiche storiche e ambientali presenti.


  1. Nelle aree a parco e a verde attrezzato sono anche ammesse: le attrezzature sportive, la realizzazione di campeggi e relative attrezzature e le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale. Tali interventi devono essere compresi in ambiti per la valorizzazione dello spazio pubblico (art.27) il cui progetto deve permettere di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante e l’attenzione a non alterare le caratteristiche presenti se di pregio.


14bis Per le aree già destinate all’attività agricola, in attesa della realizzazione del servizio, sono ammessi interventi finalizzati alla prosecuzione ed al miglioramento delle attività agricole così come disciplinate dalla L.R. 93/80. Tali opere non saranno considerate al fine della valutazione dell’indennità di esproprio.


15 In caso di realizzazione di parcheggi interrati pubblici o privati o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il progetto deve prevedere la sistemazione del soprasuolo destinato a servizi secondo le destinazioni di piano.

In particolare nelle aree che il piano destina a verde pubblico la realizzazione di parcheggi in sottosuolo è ammessa e deve garantire un riporto di terra non inferiore a m.1,50 sufficiente alla realizzazione di alberature ad alto fusto e di m.0,60 per la realizzazione di verde e arbusti secondo i progetti approvati dall'Amministrazione.


16 Per le aree a servizi privati non finalizzati al soddisfacimento degli standard secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 sono previsti i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Indice fondiario: 0,2 mq slp/mq per le attrezzature afferenti al verde per lo sport

Indice fondiario: 0,6 mq slp/mq per le restanti attrezzature di servizio nelle aree a servizi esistenti e già urbanizzate, mentre si applica l’indice territoriale di 0,5 mq/mq per le aree oggetto di interventi di nuova edificazione

Altezza max: piani 2;

Rapporto di copertura: 50%.

È consentita la realizzazione di campeggi e relative attrezzature.

Per i servizi privati destinati ad attrezzature assistenziali, sociali ed educative, per il recupero e il reinserimento sociale di persone emarginate, già disciplinate con Delibera di C.C. n.48 del 21.7.92 e localizzate in via Lomonaco, via Mortara, via Folla di Sotto di proprietà della Cooperativa Casa del Giovane, viene riconfermato l’indice territoriale di 0,8 mq/mq.



D. Modalità di attuazione

17 L'intervento sulle aree destinate a servizio pubblico è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.

La procedura di acquisizione consiste nell’esproprio o secondo le procedure di legge.

Relativamente agli ambiti destinati al Centro Fieristico e al nuovo Cimitero, si dovrà creare una fascia piantumata di essenze locali d’alto fusto, lungo il perimetro con le adiacenti aree agricole, in modo da creare una sorta di confine naturale tra le aree antropizzate e le stesse aree agricole.


18 La procedura di approvazione e attuazione degli interventi avviene mediante delibera comunale in caso di opera pubblica di interesse comunale ed eseguito su iniziativa dell’Amministrazione Comunale. Negli altri casi l’attuazione degli interventi avviene nel rispetto delle procedure delle leggi vigenti.


19 Gli interventi all’interno dell’area universitaria e ospedaliera pubblica devono essere ricompresi in un Piano Attuativo o Studio Unitario esteso all’intero ambito o a porzione significativa dello stesso.

La convenzione attuativa, relativa alla nuova edificazione ospedaliera pubblica (Ospedale San Matteo), deve comprendere accordi con l’Amministrazione Comunale circa l’uso dei locali liberati dal trasferimento delle funzioni sanitarie nei nuovi edifici per destinazioni quali: servizi pubblici, opere connesse all’attività sanitaria e ricettività a favore di accompagnatori dei degenti.


20 È ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, per la realizzazione di servizi pubblici sulla base di concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.


21 È ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di servizi pubblici su area di proprietà privata solo previa redazione di specifica convenzione regolante le modalità e le forme di utilizzazione del servizio. Con riferimento alle attività private ammesse all’art. 2 comma 10, la convenzione, stipulata anche con l’Università o Enti di ricerca pubblici, dovrà riguardare anche collaborazioni nel campo della ricerca o della didattica.


22 È ammesso l’intervento del privato su area privata per la realizzazione di servizi privati.


23 La cessazione di un servizio privato esistente e/o la creazione di un nuovo servizio deve essere concordata con l’Amministrazione Comunale con atto d’obbligo unilaterale da parte del privato che regola la destinazione a servizio privato dell’area.

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