Art. 23 Parco Visconteo


A. Definizione

1 Aree comprese entro il perimetro dell’antico Parco Visconteo e delimitate dalle tracce delle relative mura in cui procedere alla valorizzazione delle testimonianze storiche ancora presenti e salvaguardare l’assetto territoriale.

Tali aree sono definite aree di valore storico-ambientale.



B. Modificazioni degli edifici esistenti

2 Le modificazioni degli edifici esistenti fanno riferimento alle prescrizioni riportate all’art.21, c.3, punti B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non sono ammessi modifiche di sagoma ed ampliamenti all’involucro edilizio esistente.



C. Modificazioni dell’assetto territoriale

3 Interventi ammessi:

a) gli interventi finalizzati alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;

b) interventi di tutela, di riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di integrazione dell’assetto vegetazionale;

c) la creazione di nuovi percorsi e valorizzazione dei percorsi storici esistenti;

d) la creazione di attrezzature e servizi finalizzati alla fruizione turistica e al presidio ambientale.

e) realizzazione di servizi pubblici da parte di Enti pubblici e opere di viabilità di interesse comunale e sovracomunale indicati nelle tavole di piano.

L’edificabilità a favore di conduttori agricoli così come definiti all’art. 12 della legge 153/1975 (art. 21 intervento C., c.6, punto 1), generata dall’applicazione dell’Indice territoriale in base alla coltura praticata (L.R. 93/80 Art. 2 comma 2) e del rapporto di copertura con riferimento alle attrezzature e infrastrutture produttive (L.R. 93/80 Art. 2 comma 3) non può essere realizzata all’interno del perimetro del parco ma in area agricola posta all’esterno del Parco Visconteo, là dove tale tipo di intervento è ammesso.

  1. nuova edificazione limitatamente alle possibilità previste dall’Art. 36.


4 Parametri edilizi per la creazione di attrezzature descritte al precedente punto d):

h max: m 7,50

piani: n.2

SLP max: mq 200.

Gli interventi devono rispettare le tipologie e i materiali costruttivi riportati al precedente art. 21, c.13.


5 All’interno della Riserva Parziale Zoologica-Biogenetica sono cogenti le norme del PTC del Parco del Ticino.



D. Modificazioni alle destinazioni d'uso

6 La destinazione è agricola e per servizi.

È ammessa la destinazione a servizi, attività turistico-ricettiva.

È ammessa la destinazione residenziale per gli edifici non più utilizzati ai fini agricoli all’11.5.1996, nonché quelle dismesse individuate nell’azzonamento del piano regolatore generale vigente.


E’ consentito il permanere delle attività esistenti.



E. Modalità attuative

7 Progetto di opera pubblica per la creazione di servizi eseguiti da parte di Enti Pubblici.

Piano del Parco per la creazione di attrezzature finalizzate alla fruizione turistica e al presidio ambientale.

Concessione Autorizzazione DIA in relazione alle modificazioni sugli edifici esistenti.



F. Classificazione dell’area

8 L'area è classificata di categoria E secondo il DM 2/4/1968, n.1444 salva la qualificazione di “ambito di specifico valore storico ambientale”.

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