Art. 21 Parco agricolo del fiume Ticino


A. Definizione

1 Insieme di aree costituite dal fiume Ticino, dalle sue fasce di divagazione e dalle aree naturali e agricole adiacenti all’area urbanizzata costituenti paesaggio storicamente consolidato, che il piano vuole tramandare. Il piano riconosce quattro distinte aree agricole così come individuate nelle tavole di piano.


2 Individuazione delle aree agricole


E2: Aree agricole e forestali a prevalente interesse faunistico

E3: Aree agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico

E4: Aree di interesse botanico forestale

E5: Aree di rispetto della riserva naturale perifluviale

All’interno del parco agricolo del fiume Ticino il piano riconosce e disciplina le «Cascine» come elementi fondativi del paesaggio e della immagine storicamente consolidata.



3 B. Modificazioni degli edifici esistenti

Il Piano classifica gli interventi edilizi e disciplina gli stessi in relazione alla qualità

(«Gruppi di Edifici») e in relazione alle aree agricole in cui ricade l’intervento.

Classificazione degli interventi:


1) Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3). Gli interventi sono disciplinati all’art.12 delle presenti norme o ulteriormente precisati nel presente articolo.


2) Edifici gruppo 4 (edifici con valore documentario e di immagine ambientale):

Esterno dell’edificio verso spazio pubblico: risanamento conservativo

Esterno dell’edificio verso spazio privato: risanamento conservativo

Interno degli edifici: ristrutturazione edilizia


3) Edifici recenti gruppo 5: ristrutturazione edilizia, sostituzione


4) Edifici residenziali recenti uni e bi-familiari esistenti alla data di approvazione del PTC del Parco del Ticino (22 marzo 1980): interventi di ampliamento una tantum per adeguamento funzionali e igienici nella misura massima di 200 mc o 70 mq di slp compresi gli accessori con esclusione dei parcheggi pertinenziali di cui alla L. 122/89.


5) Recupero per usi residenziali dei fabbricati residenziali rurali non più utilizzati ai fini agricoli dall’11.5.1996 (art. 1,c.44).


6) Recupero per usi residenziali di fabbricati rurali facenti parte integrante dell’edificio principale non più utilizzato a fini agricoli dall’11.5.1996 (art. 1, c.44), nonché quelle dismesse individuate nell’azzonamento del piano regolatore generale vigente.


7) Recupero per usi turistico ricettivi di fabbricati rurali non più utilizzati a fini agricoli dall’11.5.1996 (art. 1,c.44).


8) Recupero a funzione sociale e interesse collettivo dei fabbricati rurali non più utilizzati a fini agricoli dall’11.5.1996 (art. 1, c.44).


9) Ampliamento una tantum di edifici esistenti in area a parco o in aree limitrofe alla data di approvazione del PTC del Parco del Ticino (22 marzo 1980) destinati ad attività commerciali, direzionali produttiva e turistico ricettiva per sistemazioni funzionali e tecniche. L’ampliamento massimo dovrà corrispondere al 50% per edifici con superficie coperta fino a 1.000 mq; per le porzioni eccedenti l’ampliamento dovrà corrispondere al 20% dell’edificio esistente.


4 Ammissibilità degli interventi


- Area E2:

Interventi ammessi: 1, 2, 3 limitatamente agli edifici a destinazione agricola, 4, 5, 6, 8, 9


- Area E3:

Interventi ammessi: 1, 2, 3 limitatamente agli edifici a destinazione agricola, 4, 5 limitatamente al tempo libero e lo sport, 8, 9


- Area E4:

Interventi ammessi: 1, 2, 3 limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria senza incrementi alla SLP e del volume fatti salvi adeguamento igienico, statico, tecnologico con il mantenimento degli usi in atto; 8


- Area E5:

Interventi ammessi: 1, 2, 3, limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria adeguamento igienico, statico, tecnologico con il mantenimento degli usi in atto; 8.


5 Gli interventi non ammessi sono vietati.



C. Modificazioni dell’assetto territoriale


6 Classificazione degli interventi:

1) Nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore singolo o associato così definito ai sensi dell’art.12 della L.153/75 primo e secondo comma, nella misura massima di 500 mc per nucleo familiare dell’imprenditore agricolo o del titolare dell’azienda agricola. L’indice di edificabilità fondiaria per tali interventi è quello stabilito dalla LR 93/80 art. 2 comma 2. Al fine del calcolo volumetrico è ammesso il computo dei terreni anche non contigui asserviti alla conduzione dell’azienda agricola e compresi entro le aree agricole del comune di Pavia e dei comuni limitrofi.

L’asservimento delle aree ai fini edificatori deve risultare da specifico atto registrato e trascritto.

2) Nuovi edifici rurali di servizio necessari per lo svolgimento dell’attività produttiva delle aziende agricole nel rispetto delle prescrizioni riportate all’art. 2 comma 3 LR 93/80 e alle condizioni riportate al precedente punto 1.

3) Nuovi allevamenti e ampliamento di quelli esistenti.

4) Serre con rapporto di copertura massimo pari al 20% della superficie aziendale.

5) Recinzioni solo se costituite da siepi, da rete metallica, da staccionate o altri elementi trasparenti. In casi eccezionali, in prosecuzione o in presenza di muri di antico impianto, è consentita la prosecuzione dello stesso da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive preesistenti: mattoni, ciottoli, intonaco a vista.

6) Realizzazione di strade

7) Opere di urbanizzazione.

8) Livellamenti e appianamenti. Intervento di manutenzione ordinaria del fondo.


7 Ammissibilità degli interventi


8 Interventi privati


- Area E2

Interventi ammessi: 1 nel limite massimo di 500 mc, 2, 3, 4, 5, 7, 8


- Area E4

Interventi ammessi: non sono ammessi interventi che modifichino l’assetto territoriale


- Area E3

Interventi ammessi: 1, 2, 3, 5, 8


- Area E5

Interventi ammessi: 1 (con applicazione dell’indice di 0,02 mc/mq), 2 (con applicazione dell’indice di 0,05 mc/mq).


9 Nelle aree D ed R così come individuate nel PTC del Parco gli interventi sono disciplinati in base alla compatibilità con le relative schede inserite nel PTC stesso.


10 Interventi pubblici


a) interventi finalizzati alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;

b) interventi di tutela, di riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di integrazione dell’assetto vegetazionale;

c) creazione di nuovi percorsi e valorizzazione dei percorsi storici esistenti;

d) creazione di attrezzature e servizi finalizzati alla fruizione turistica e al presidio ambientale.

e) realizzazione di servizi pubblici da parte di Enti pubblici e opere di viabilità di interesse comunale e sovracomunale indicati nelle tavole di piano.

f) percorsi pedonali e ciclabili.

g) realizzazione della viabilità di accesso al nuovo ponte sul fiume Ticino (quarto ponte).


  1. Gli interventi non ammessi sono vietati.


12 Parametri edilizi per interventi di nuova costruzione, sostituzione, ampliamento

Altezza massima: mt. 7.50 anche per gli edifici rurali di servizio.

Numero piani: 2

Altezze superiori sono consentite unicamente per la realizzazione di silos e serbatoi.


13 La realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali o a servizio dell’attività agricola, nonché gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:

- materiali di tamponamento esterno e finiture esterne: mattoni a vista, intonaco a calce e altri materiali della tradizione locale

- pendenza falde del tetto: max 30%- tetto in coppi- serramenti e oscuramenti in legno

- posizionamento dell’edificio: perpendicolarmente, parallelamente o in prosecuzione degli assi ordinatori delle architetture preesistenti storicamente consolidate.

I volumi in ampliamento ad edifici esistenti devono disporsi secondo i sistemi aggregativi storicamente consolidati delle tipologie edilizie a qualsiasi uso destinate. L’inserimento di nuovi volumi deve essere attentamente valutato al fine di non costituire contrasto ma naturale completamento delle visuali panoramiche e del paesaggio. La chiusura di fienili, porticati deve consentire la lettura della struttura originaria. Gli interventi su singoli edifici ricompresi all’interno degli ambiti denominati «Cascine» devono inoltre fare riferimento al complesso degli edifici in relazione all’impianto architettonico e al sistema delle aree libere. In particolare non sono ammessi interventi che alterino l’unitarietà dell’impianto storicamente consolidato o frazionino gli spazi liberi comuni.


14 Le domande per gli interventi da effettuarsi sugli edifici facenti parte delle «Cascine» devono produrre una documentazione di rilievo e di progetto estesa a parti adiacenti significative, al fine di poter verificare gli interventi in relazione ai caratteri dell’insieme e alla sistemazione delle parti libere comuni.



D. Modificazioni alle destinazioni d'uso

15 La destinazione è agricola.

Sono ammesse modificazioni verso la destinazione a servizi, attività turistica ricettiva, esercizi pubblici e residenza per gli edifici non più utilizzati ai fini agricoli.



E. Modalità attuative

16 E’ richiesta la concessione per la creazione di nuove attrezzature e residenze agricole a cui deve essere allegato un atto di impegno registrato e trascritto a cura del richiedente in cui viene sancito che il terreno asservito alla costruzione agricola non può essere usato per ulteriori utilizzazioni edificatorie.


17 L’introduzione di nuovi allevamenti nonché l’ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla realizzazione di un piano di utilizzazione agronomico che dimostra la potenzialità produttiva di alimenti per almeno il 50% del fabbisogno e che dimostra la capacità dei suoli ad accogliere i liquami prodotti in azienda o in aziende convenzionate (L.R. 15/12/93 n.37).


18 È richiesta la Concessione convenzionata nel caso di creazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale, turistico e ricettivo per interventi di recupero di edifici esistenti. La convenzione disciplina, in relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione primarie e secondarie indotte dall’intervento, da eseguirsi da parte del privato proponente con cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree destinate o da destinarsi ad opere di urbanizzazione. Con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria deve essere valutata prioritariamente la sistemazione delle aree di pertinenza storica della cascina o la monetizzazione, di pari area, per la realizzazione del Parco della Vernavola, Parco Visconteo e Parco del Ticino.


19 Il riutilizzo delle porzioni di edifici rurali ad uso residenziale o per altri usi non agricoli deve essere corredato da impegno registrato e trascritto dal conduttore del fondo alla non edificabilità residenziale agricola e/o di attrezzature agricole aggiuntive dei suoli di sua conduzione.


20 È richiesto il Progetto esecutivo di opera pubblica per gli interventi pubblici previsti.



F. Classificazione dell’area

21 L'area è classificata di categoria E secondo il DM 2/4/1968, n.1444 ed F per le aree già di proprietà comunale.

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