Art. 20 Aree agricole


A. Definizione

1 Insieme delle aree destinate alla attività agricola. Il piano riconosce l’area agricola E1 così come individuata nelle tavole di piano.


E1: Aree di pianura irrigua a preminente vocazione agricola


All’interno dell’area agricola sono individuati gli ambiti denominati «le Cascine».



B. Modificazioni degli edifici esistenti

2 Il Piano classifica gli interventi edilizi e disciplina gli stessi in relazione alla qualità («Gruppi di Edifici»). Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi secondo la seguente classificazione:


1) Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3). Gli interventi sono disciplinati all’art.12 delle presenti norme o ulteriormente precisati nel presente articolo.


2) Edifici gruppo 4 (edifici con valore documentario e di immagine ambientale):

Esterno dell’edificio verso spazio pubblico: risanamento conservativo

Esterno dell’edificio verso spazio privato: risanamento conservativo

Interno degli edifici: ristrutturazione edilizia


3) Edifici recenti gruppo 5: ristrutturazione edilizia, sostituzione nonché quanto eventualmente consentito ai successivi punti 4 e 9.


4) Edifici residenziali recenti uni e bi-familiari esistenti alla data di approvazione del PTC del Parco del Ticino (22 marzo 1980) o legittimamente condonati: interventi di ampliamento una tantum per adeguamento funzionali e igienici nella misura massima di 200 mc o 70 mq di slp compresi gli accessori con esclusione dei parcheggi pertinenziali di cui alla L. 122/89.


5) Recupero per usi residenziali dei fabbricati residenziali rurali non più utilizzati ai fini agricoli dall’11.5.1996 (art. 1, comma 44).


6) Recupero per usi residenziali di fabbricati rurali facenti parte integrante dell’edificio principale non più utilizzato a fini agricoli dall’11.5.1996 (art.1, c.44), nonché quelle dismesse individuate nell’azzonamento del piano regolatore generale vigente.


7) Recupero per usi turistico ricettivi di fabbricati rurali non più utilizzati a fini agricoli dall’11.5.1996 (art.1, c.44).


8) Recupero a funzione sociale e interesse collettivo dei fabbricati rurali non più utilizzati a fini agricoli dall’11.5.1996 (art.1, c.44).


  1. Ampliamento una tantum di edifici esistenti in area agricola o in aree limitrofe alla data di approvazione del PTC del Parco del Ticino (22 marzo 1980) destinati ad attività commerciali, direzionali produttiva e turistico ricettiva per sistemazioni funzionali e tecniche. L’ampliamento massimo dovrà corrispondere al 50% per edifici con superficie coperta fino a 1.000 mq; per le porzioni eccedenti l’ampliamento dovrà corrispondere al 20% dell’edificio esistente.

  2. La SLP generata dal recupero dei fabbricati esistenti e non più utilizzati a fini agricoli si intende al netto degli elementi che ne sono escluse ai sensi dell’art. 1 comma 12.


3 Nelle aree agricole di cui al presente articolo, che non siano di iniziativa comunale, gli interventi non ammessi sono vietati.



C. Modificazioni dell’assetto territoriale

4 Sono ammessi gli interventi secondo la seguente classificazione:

  1. Nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore singolo o associato così definito ai sensi dell’art.12 della L.153/75 primo e secondo comma. L’indice di edificabilità fondiaria per tali interventi è quello stabilito dalla LR 93/80 art. 2 comma 2. Al fine del calcolo volumetrico è ammesso il computo dei terreni anche non contigui asserviti alla conduzione dell’azienda agricola e compresi entro le aree agricole del comune di Pavia e dei comuni limitrofi.

L’asservimento delle aree ai fini edificatori deve risultare da specifico atto registrato e trascritto.

2) Nuovi edifici rurali di servizio necessari per lo svolgimento dell’attività produttiva delle aziende agricole nel rispetto delle prescrizioni riportate all’art. 2 comma 3 LR 93/80 e alle condizioni riportate al precedente punto 1.

3) Nuovi allevamenti e ampliamento di quelli esistenti.

4) Serre con rapporto di copertura massimo pari al 20% della superficie aziendale.

5) Recinzioni solo se costituite da siepi, da rete metallica, da staccionate o altri elementi trasparenti. In casi eccezionali, in prosecuzione o in presenza di muri di antico impianto, è consentita la prosecuzione dello stesso da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive preesistenti: mattoni, ciottoli, intonaco a vista. Lungo le strade è consentita la realizzazione di recinzioni in muratura da realizzarsi preferibilmente secondo caratteristiche costruttive dell’area agricola.

6) Realizzazione di strade

7) Opere di urbanizzazione.

8) Livellamenti e appianamenti. Intervento di manutenzione ordinaria del fondo.

9) Pavimentazioni e/o altre opere strettamente necessarie alle attività produttive legittimamente insediate.


5 Nelle aree agricole di cui al presente articolo, che non siano di iniziativa comunale, gli interventi non ammessi sono vietati.


6 Parametri edilizi per interventi di nuova costruzione, sostituzione, ampliamento

Altezza massima: mt. 7.50 anche per gli edifici rurali di servizio.

Numero piani: 2

Altezze superiori sono consentite unicamente per la realizzazione di silos, serbatoi ed essiccatoi


7 La realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali o a servizio dell’attività agricola, nonché gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:

I volumi in ampliamento ad edifici esistenti devono disporsi secondo i sistemi aggregativi storicamente consolidati delle tipologie edilizie a qualsiasi uso destinate.

L’inserimento di nuovi volumi deve essere attentamente valutato al fine di non costituire contrasto ma naturale completamento delle visuali panoramiche e del paesaggio.

La chiusura di fienili, porticati deve consentire la lettura della struttura originaria.

Gli interventi su singoli edifici ricompresi all’interno degli ambiti denominati «cascine» devono inoltre fare riferimento al complesso degli edifici in relazione all’impianto architettonico e al sistema delle aree libere. In particolare non sono ammessi interventi che alterino l’unitarietà dell’impianto storicamente consolidato o frazionino gli spazi liberi comuni.


8 Le domande per gli interventi da effettuarsi sugli edifici facenti parte delle «Cascine» devono produrre una documentazione di rilievo estesa a parti adiacenti significative al fine di poter verificare gli interventi in relazione ai caratteri dell’insieme e alla sistemazione delle parti libere comuni.



D. Modificazioni alle destinazioni d'uso

9 La destinazione è agricola.

Sono ammesse modificazioni verso la destinazione a servizi, attività agrituristica, turistica, esercizi pubblici e residenza per gli edifici rurali non più utilizzati ai fini agricoli.



E. Modalità attuative

10 - E’ richiesta la concessione per la creazione di nuove attrezzature e residenze agricole a cui deve essere allegato un atto d’obbligo registrato e trascritto a cura del richiedente in cui viene sancito che il terreno asservito alla costruzione agricola non può essere usato per ulteriori utilizzazioni edificatorie.


11 - Limitatamente alle aree che non ricadono nella zona IC tutelate dal PTC del Parco del Ticino, l’introduzione di nuovi allevamenti nonché l’ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla realizzazione di un piano di utilizzazione agronomico che dimostra la potenzialità produttiva di alimenti per almeno il 50% del fabbisogno e che dimostra la capacità dei suoli ad accogliere i liquami prodotti in azienda o in aziende convenzionate (L.R. 15/12/93 n.37).


12 - È richiesta la Concessione convenzionata nel caso di creazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale e/o turistico per interventi di recupero di edifici esistenti. La convenzione disciplina, in relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione primarie e secondarie indotte dall’intervento, da eseguirsi da parte del privato proponente con cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree destinate o da destinare ad opere di urbanizzazione. Con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria deve essere valutata prioritariamente la sistemazione delle aree di pertinenza storica della cascina o la monetizzazione, di pari area, per la realizzazione del Parco della Vernavola o di Parchi comunali nell’area destinata a Parco Visconteo


13 - Il riutilizzo delle porzioni di edifici rurali ad uso residenziale o per altri usi non agricoli deve essere corredato da atto d’obbligo registrato e trascritto dal conduttore del fondo alla non edificabilità residenziale agricola e/o di attrezzature agricole aggiuntive dei terreni di sua conduzione.

Il vincolo di inedificabilità si applica alla quota dei terreni vincolata agli edifici esistenti secondo l’indice fondiario previsto dalla L.R. 93/80.



F. Classificazione dell’area

16 L'area è classificata di categoria E secondo il DM 2/4/1968, n.1444

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