Art. 2 Destinazioni d'uso


1 Le destinazioni d'uso sono definite per classi di attività talvolta dettagliate in sottoclassi indicate con lettere alfabetiche e, salvo specificazioni introdotte nelle singole aree normative, individuate come segue:


2 Residenza:

spazi destinati alla residenza dei nuclei familiari, spazi di servizio e accessori, aree di pertinenza.


2bis Edilizia residenziale pubblica

Quella posta in essere da soggetti pubblici o privati finanziata con mezzi pubblici o con mutui agevolati, ovvero in base agli artt. 7 e 8 della L. 10/1977.


3 Attività turistico ricettive:

A) alberghi, residenze collettive turistico alberghiere, residenze per particolari utenze (studenti, anziani, ecc);

Sono ammesse, entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività principale quali residenza custode e/o titolare, uffici e commercio al dettaglio.

L’attività turistico-ricettiva è compatibile con la residenza.


4 B) campeggi in spazi attrezzati per la sosta e il soggiorno dei turisti provvisti di tenda o altro mezzo di pernottamento dotati dei servizi e delle attrezzature comuni direttamente attinenti


5 Attività produttive:

A1) attività industriali, artigianato di produzione e artigianato di servizio.

A2) depositi al coperto o all'aperto.

A3) deposito di relitti e rottami comprese le attrezzature per la compattazione.

B) Attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e fornitura di servizi.

  1. Attività di logistica e di autotrasporto.

Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività principale e integrate nell'unità produttiva stessa ivi inclusi spacci aziendali per la vendita dei prodotti delle aziende. È consentita inoltre la residenza del custode e/o titolare, con un massimo di 200 mq di SLP e in ogni caso non superiore al 50% della SLP totale dell’intervento. E’ altresì consentito l’inserimento di sedi di associazioni di categorie economiche.


6 Attività commerciali:

A) struttura di piccola dimensione tra 0 e 250 mq di superficie di vendita

B) strutture di medio-piccola dimensione tra 251 e 1.499 mq di superficie di vendita;

C) struttura di medio-grande dimensione tra 1.500 e 2.500 mq di superficie di vendita;

D) struttura di grande dimensione oltre 2.500 mq di superficie di vendita;

E) attività artigianali di servizio;

F) attività per il commercio all'ingrosso

G) attività per la ristorazione e pubblici esercizi.


7 Attività terziarie:

A) uffici pubblici e privati non a carattere direzionale: studi professionali; agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, servizi, ecc; attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la pratica sportiva e le attività per il culto; attività associative e culturali, centri di telefonia in sede fissa di cui alla L.R. 3 marzo 2006 n.6;

B) attività direzionali pubbliche e private: sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali.


Sono ammesse, entro il limite del 25% della SLP esistente o in progetto, destinazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell'attività principale quali la residenza del custode e/o del titolare nonché attività commerciali di piccola dimensione.


8 Attività espositive, congressuali e fieristiche:

attrezzature espositive, attività congressuali e fieristiche in sede propria.

Sono ammesse, entro il limite del 25% della SLP esistente o in progetto, destinazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell'attività principale quali la residenza del custode e/o del titolare nonché attività commerciali di piccola dimensione ed uffici.


9 Attività pubbliche o di interesse pubblico (D.M. 2/4/68 n.1444):

a) istruzione;

  1. servizi e attrezzature di interesse comune e di interesse religioso: servizi sociali, assistenziali, sanitari, residenze per anziani, uffici pubblici, centri civici, centri culturali, centri religiosi, biblioteche, musei, cimiteri;

  2. verde pubblico per parco, gioco e sport;

  3. parcheggi.

Tali servizi sono da computare come standard solo se pubblici o convenzionati all’uso pubblico o svolti da Enti istituzionalmente competenti o da soggetti “non profit” (ONLUSS)

Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi, residenza del custode o personale addetto (massimo 250 mq di SLP), salvo disposizioni puntuali previste per le singole destinazioni nei successivi articoli.

Le attività pubbliche o di interesse pubblico computabili come standard sono compatibili con tutte le destinazioni di piano, ad esclusione delle aree agricole, delle aree per la viabilità e le infrastrutture e delle aree a verde privato, se non diversamente precisato nelle specifiche disposizioni.


10 Università, Centri di ricerca, Sedi universitarie, Istituti di ricerca scientifica, tecnologica e industriale ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo, nonché attività di produzione di servizi informatici e connesse alle biotecnologie, alle tecnologie dell’elettronica, della comunicazione e dell’informazione limitatamente alle aree disciplinate all’art. 24 comma 10 e denominate T1.

Per Università e sedi universitarie sono ammesse destinazioni pertinenti e connesse con l'attività principale in specie con le attività didattiche, ivi comprese mense, servizi alla persona, residenze universitarie, foresterie attività museali, strettamente connesse all’attività universitaria. Sono altresì ammesse residenze del custode.

Per i centri di ricerca e gli istituti di ricerca scientifica, tecnologica e industriale è ammessa la residenza del custode.


Sono ammesse autorimesse e parcheggi privati pertinenziali e non pertinenziali.


12 Attività agricole:

attrezzature riguardanti la coltivazione e l'allevamento, purché connesse alle attività di produzione delle aziende agricole e le residenze agricole degli imprenditori agricoli ai sensi della L.153/75.


13 Verde privato:

area inedificabile priva di capacità edificatorie libera da costruzioni, sistemata in superficie a prato o a giardino di pertinenza di edifici esistenti..


14 Attività di servizio alle imprese:


15 Attività di servizio alle persone:

Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse con l’attività principale quali residenza del titolare e del custode, uffici e servizi di supporto (massimo 250 mq di SLP).


16 Soglia di compatibilità delle destinazioni

Tutte le destinazioni compatibili definite al presente articolo sono ammissibili solo entro i limiti eventualmente stabiliti per la destinazione stessa o nelle singole aree normative. Oltre tali limiti sono da considerare destinazioni escluse anche ai sensi dell’articolo 51 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12”.

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