Art. 18 Aree di riqualificazione esterna

A. Definizione

1 Parti del territorio prevalentemente inedificate poste ai margini della città esistente per le quali il Piano prevede interventi di nuova edificazione e la realizzazione di nuove aree a servizi e attrezzature ed interventi finalizzati alla definizione del margine della configurazione urbana.



C. Modificazioni delle aree

2 L’indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,2 mq SLP/mq ST.

Per ciascuna area le schede normative allegate precisano l’assetto infrastrutturale, le aree di concentrazione dell'edificazione, ovvero gli spazi in cui organizzare le utilizzazioni edificatorie, le quantità minime di aree da cedere per servizi e viabilità, i parametri edilizi ed urbanistici.

Le prescrizioni vincolanti di cui all’art. 6 potranno essere derogate soltanto ove espressamente previsto nelle specifiche schede normative degli ambiti interessati.

Per le aree confinanti con le aree a parco o agricole la sistemazione del suolo deve prevedere la piantumazione di alberature a confine con tali aree.


3 Nei casi in cui il piano individua, all'interno delle aree di riqualificazione esterna, tratti di viabilità principale o spazi da sistemare a verde o piste ciclabili a margine dell’edificato verso l’area agricola, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla realizzazione della stessa anche prima della approvazione delle trasformazioni, attraverso le modalità di esproprio.

In alternativa all'esproprio i proprietari, in caso di cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità e ai servizi, possono rimanere titolari della relativa quota di utilizzazioni edificatorie, da utilizzare in sede di trasformazione degli ambiti e per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di cessione delle aree.



D. Modificazioni alle destinazioni d'uso

4 Le destinazioni d'uso all’interno delle diverse aree sono:

residenza: min. 80%;

servizi alle persone: max 20% della SLP.



E. Modalità attuative

5 È richiesta la Concessione convenzionata per interventi conformi ai contenuti delle schede normative (art.6 comma 3).

È richiesto lo «studio unitario» per i casi disciplinati all’art.6 comma 4, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni vincolanti dettate nell’elaborato del Piano Regolatore Generale “Schede Normative”.



F. Classificazione delle aree

6 Le Aree di riqualificazione esterna sono classificate zona territoriale omogenea C secondo il DM 2.4.1968 n.1444.

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