A. Definizione
1 Aree nelle quali sono insediate o in cui è previsto l’insediamento di attività miste: produttive, artigianali, commerciali, terziarie e i relativi servizi.
Vengono individuate tre distinte situazioni:
a) aree per le attività produttive esistenti;
b) aree per le attività miste, esistenti o finalizzate all’insediamento di nuove attività su sedimi di aree già produttive e bonificate;
c) aree per le attività produttive rilocalizzabili nel territorio comunale.
B. Modificazioni degli edifici esistenti
2 Edifici gruppo 5 (edifici recenti ): sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e sostituzione, nel rispetto dei parametri edilizi riportati ai successivi commi.
C. Modificazione delle aree
3 - Rapporto di copertura : 60%;
- distanza tra fabbricati: m.10; m.7,50 per pareti non finestrate sono ammesse costruzioni in aderenza o confine con l’assenso della proprietà confinante;
distanza minima degli edifici da confini m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza, o confine con l’assenso della proprietà confinante;
distanza dai fili edilizi: sono confermati i fili esistenti;
altezza degli edifici: m.12;
agli impianti tecnologici e volumi tecnici non si applicano limiti di altezza.
Parcheggi pertinenziali: da realizzare all’interno del lotto (1mq/3mq SLP )
- distanze tra nuovi fabbricati: mt.10 o aderenza
- Aree da destinare a parcheggi pubblici o di uso pubblico:
A) per destinazioni produttive:10% della superficie fondiaria da localizzarsi preferibilmente nella fascia di arretramento dell’edificazione dai fili stradali;
B) per le altre destinazioni: 50% della SLP da localizzarsi preferibilmente nella fascia di arretramento dell’edificazione dai fili stradali, comunque per le attività commerciali in quantità non inferiore a quanto determinato dall’art.42 relativo alle superficie di vendita. Un ulteriore 50% della SLP dovrà essere destinato a verde di uso pubblico;
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con l’esclusione della demolizione con ricostruzione, la superficie da destinare a verde potrà essere in tutto o in parte monetizzata.
Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, relativi ad attività commerciali e direzionali esistenti e i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni commerciali e terziarie, si deve garantire la dismissione gratuita o l’asservimento ad uso pubblico delle aree da destinare a parcheggio nella misura minima pari 0.30 mq per ogni mq di SLP per le attività direzionali; per le attività commerciali si deve fare riferimento all’art.42 quadro C. E’ consentita la monetizzazione totale o parziale nel caso in cui l’amministrazione Comunale ne verifichi l’impraticabilità tecnica della sua realizzazione o ne preveda la realizzazione diretta, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, fatta salva l’obbligatorietà di cedere parcheggi pubblici per le attività commerciali così come richiesto dal regolamento del commercio n.3/2000.
4 bis Per le attività produttive esistenti alla data di adozione del presente PRG è consentito, in caso di rapporto di copertura ormai saturo, l’ampliamento una tantum del 20% della superficie coperta. Tali incrementi non possono eccedere i 300 mq di slp.
5 Gli interventi di ampliamento con aumento della superficie coperta e di sostituzione in aree confinanti con il Parco Visconteo, Parco della Vernavola e Parco agricolo del Ticino devono lasciare uno spazio alberato verso i confini del Parco avente una profondità minima di m. 20 o inferiori se finalizzati a consentire la realizzazione degli interventi disciplinati al precedente comma 4bis.
6 a) Aree per le attività produttive esistenti:
attività produttive (Art. 2, comma 5 limitatamente alle attività A1, A2, B)
b) Aree per le attività miste esistenti:
attività produttive (Art. 2, comma 5 limitatamente alle attività A1, A2, B)
attività turistico ricettive (Art. 2, comma 3 limitatamente alle attività 3A)
attività terziarie (Art. 2, comma 7 limitatamente alle attività 7A e 7B)
attività di servizio alle imprese (art. 2, comma 14) e alle persone (art. 2, comma 15)
Attività commerciali (Art. 2, comma 6, punti A), B) e C), come previsto e ai sensi del seguente Art. 42.
c) Aree per attività produttive rilocalizzabili in territorio comunale:
attività produttive (Art. 2, comma 5 limitatamente alle attività A1, A2, B)
d) Aree comprese all’interno del P.I.P. approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 375/URB del 22/06/1978
Sono confermati i parametri, le procedure e le modalità precisate nel Piano Attuativo stesso, seppure decaduto, con la possibilità dell’insediamento di attività di commercio all’ingrosso e attività di servizio alle persone
E. Modalità attuative
7 È richiesta la concessione convenzionata o atto d’obbligo unilaterale per la cessione gratuita o asservimento all’uso pubblico delle aree da destinare a parcheggio.
Per gli interventi di nuovo impianto è consentita la monetizzazione solo nel caso in cui sia prevista la realizzazione diretta di aree a parcheggio da parte della Pubblica Amministrazione. Gli interventi nelle aree produttive miste esistenti che comportino cambio di destinazione d’uso interessanti superfici superiori a 10.000 mq, devono essere subordinati a Piano Attuativo o studio unitario, approvato dal Consiglio Comunale.
F. Classificazione delle aree
L'area è classificata di categoria B secondo il DM 2.4.1968 n. 1444.
Fino all’introduzione dell’elaborato ERIR (Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti) di cui al D.M. 9/5/2001 per le industrie denominate “Coop. Di Consumo (V.le Montegrappa 14) e L.D.L. (V.le Repubblica 10) non potranno essere consentiti interventi di ampliamento e/o trasformazione.
Nell’area ex Chatillon gli interventi edilizi dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni indicate nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 5/02/2004, indetta dalla Provincia di Pavia – Ufficio Bonifiche Siti Inquinati, inerente la necessità di isolare/impermeabilizzare un’area ( denominata area 7 ) al fine di impedire l’infiltrazione di acque meteoriche e di ruscellamento.
10 bis Relativamente ai Programmi Integrati di Intervento, vengono applicate le norme urbanistiche contenute nei programmi medesimi.