Art. 16 Aree per le attività esistenti


A. Definizione

1 Aree nelle quali sono insediate o in cui è previsto l’insediamento di attività miste: produttive, artigianali, commerciali, terziarie e i relativi servizi.

Vengono individuate tre distinte situazioni:

a) aree per le attività produttive esistenti;

b) aree per le attività miste, esistenti o finalizzate all’insediamento di nuove attività su sedimi di aree già produttive e bonificate;

c) aree per le attività produttive rilocalizzabili nel territorio comunale.




B. Modificazioni degli edifici esistenti

2 Edifici gruppo 5 (edifici recenti ): sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e sostituzione, nel rispetto dei parametri edilizi riportati ai successivi commi.



C. Modificazione delle aree

3 - Rapporto di copertura : 60%;

- distanza tra fabbricati: m.10; m.7,50 per pareti non finestrate sono ammesse costruzioni in aderenza o confine con l’assenso della proprietà confinante;

agli impianti tecnologici e volumi tecnici non si applicano limiti di altezza.

- distanze tra nuovi fabbricati: mt.10 o aderenza

- Aree da destinare a parcheggi pubblici o di uso pubblico:


  1. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, relativi ad attività commerciali e direzionali esistenti e i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni commerciali e terziarie, si deve garantire la dismissione gratuita o l’asservimento ad uso pubblico delle aree da destinare a parcheggio nella misura minima pari 0.30 mq per ogni mq di SLP per le attività direzionali; per le attività commerciali si deve fare riferimento all’art.42 quadro C. E’ consentita la monetizzazione totale o parziale nel caso in cui l’amministrazione Comunale ne verifichi l’impraticabilità tecnica della sua realizzazione o ne preveda la realizzazione diretta, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, fatta salva l’obbligatorietà di cedere parcheggi pubblici per le attività commerciali così come richiesto dal regolamento del commercio n.3/2000.


4 bis Per le attività produttive esistenti alla data di adozione del presente PRG è consentito, in caso di rapporto di copertura ormai saturo, l’ampliamento una tantum del 20% della superficie coperta. Tali incrementi non possono eccedere i 300 mq di slp.

5 Gli interventi di ampliamento con aumento della superficie coperta e di sostituzione in aree confinanti con il Parco Visconteo, Parco della Vernavola e Parco agricolo del Ticino devono lasciare uno spazio alberato verso i confini del Parco avente una profondità minima di m. 20 o inferiori se finalizzati a consentire la realizzazione degli interventi disciplinati al precedente comma 4bis.



D. Modificazioni alle destinazioni d’uso

6 a) Aree per le attività produttive esistenti:

attività produttive (Art. 2, comma 5 limitatamente alle attività A1, A2, B)


b) Aree per le attività miste esistenti:

attività produttive (Art. 2, comma 5 limitatamente alle attività A1, A2, B)

attività turistico ricettive (Art. 2, comma 3 limitatamente alle attività 3A)

attività terziarie (Art. 2, comma 7 limitatamente alle attività 7A e 7B)

attività di servizio alle imprese (art. 2, comma 14) e alle persone (art. 2, comma 15)

Attività commerciali (Art. 2, comma 6, punti A), B) e C), come previsto e ai sensi del seguente Art. 42.


c) Aree per attività produttive rilocalizzabili in territorio comunale:

attività produttive (Art. 2, comma 5 limitatamente alle attività A1, A2, B)


d) Aree comprese all’interno del P.I.P. approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 375/URB del 22/06/1978

Sono confermati i parametri, le procedure e le modalità precisate nel Piano Attuativo stesso, seppure decaduto, con la possibilità dell’insediamento di attività di commercio all’ingrosso e attività di servizio alle persone



E. Modalità attuative

7 È richiesta la concessione convenzionata o atto d’obbligo unilaterale per la cessione gratuita o asservimento all’uso pubblico delle aree da destinare a parcheggio.

Per gli interventi di nuovo impianto è consentita la monetizzazione solo nel caso in cui sia prevista la realizzazione diretta di aree a parcheggio da parte della Pubblica Amministrazione. Gli interventi nelle aree produttive miste esistenti che comportino cambio di destinazione d’uso interessanti superfici superiori a 10.000 mq, devono essere subordinati a Piano Attuativo o studio unitario, approvato dal Consiglio Comunale.



F. Classificazione delle aree

  1. L'area è classificata di categoria B secondo il DM 2.4.1968 n. 1444.

  2. Fino all’introduzione dell’elaborato ERIR (Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti) di cui al D.M. 9/5/2001 per le industrie denominate “Coop. Di Consumo (V.le Montegrappa 14) e L.D.L. (V.le Repubblica 10) non potranno essere consentiti interventi di ampliamento e/o trasformazione.


  1. Nell’area ex Chatillon gli interventi edilizi dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni indicate nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 5/02/2004, indetta dalla Provincia di Pavia – Ufficio Bonifiche Siti Inquinati, inerente la necessità di isolare/impermeabilizzare un’area ( denominata area 7 ) al fine di impedire l’infiltrazione di acque meteoriche e di ruscellamento.


10 bis Relativamente ai Programmi Integrati di Intervento, vengono applicate le norme urbanistiche contenute nei programmi medesimi.


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