Art. 13 Aree di antica formazione


A. Definizione

1 Nuclei di antico impianto, siti lungo le strade esterne all’area di impianto storico, e ambiti denominati «cascine in area urbanizzata».


B. Modificazioni degli edifici esistenti

2 Edifici del gruppo 1, 2, 3, 4: le modificazioni sono disciplinate dall’art.12 delle presenti norme.


3 Edifici gruppo 5 (edifici recenti ): sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione, nel rispetto della slp originaria e dei parametri edilizi riportati ai successivi commi. Per gli edifici uni e bifamiliari, per gli edifici a cortina sono consentiti per esigenza igienico-funzionale, ampliamenti del 20% della SLP esistente anche in deroga al rapporto di copertura. 25 mq di SLP sono sempre ammessi.


Parametri urbanistici

4 E’ riconfermata la Slp esistente. Sono ammessi gli interventi di ampliamento relativi agli edifici del gruppo 4 (v. art. 12, comma 8) e gruppo 5 così come specificato al precedente comma 3..


Parametri edilizi

5 - n.piani: max 2

distanza da fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG:

Sono consentite distanze inferiori tra confini e tra fabbricati se preesistenti e coerenti con i caratteri dell’impianto storico che il piano tutela.



6 Negli ambiti denominati «cascine in area urbanizzata» la realizzazione di nuovi volumi in sostituzione di edifici recenti nonché gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:

- materiali di tamponamento esterno e finiture esterne: mattoni a vista, intonaco a calce e altri materiali della tradizione locale

- pendenza falde del tetto: max 30%. Sono consentite diverse pendenze se preesistenti o se in prosecuzione, di coperture con pendenza maggiore, appartenenti ad edifici aventi valore storico-ambientale

- tetto in coppi o materiali aventi analoghe caratteristiche in relazione all’immagine dell’edificio da tramandare verso spazio pubblico e privato.

- serramenti e oscuramenti in legno

- posizionamento dell’edificio: perpendicolarmente, parallelamente o in prosecuzione degli assi ordinatori delle architetture preesistenti storicamente consolidate.

I volumi in sostituzione di edifici recenti devono disporsi secondo i sistemi aggregativi delle tipologie edilizie storicamente consolidate.

L’inserimento di nuovi volumi deve essere attentamente valutato al fine di non costituire contrasto ma naturale completamento delle visuali prospettiche e del paesaggio.

La chiusura di fienili, porticati deve consentire la lettura della struttura originaria.

Gli interventi su singoli edifici devono inoltre fare riferimento al complesso degli edifici tutelati dal piano in relazione all’impianto architettonico e al sistema delle aree libere. In particolare non sono ammessi interventi che alterino l’unitarietà dell’impianto storicamente consolidato o frazionino gli spazi liberi comuni.



C. Modificazione delle aree

  1. E’ sempre ammessa la creazione nel rispetto delle definizioni e dei parametri edilizi esplicitati al precedente art.1 comma 12, di parcheggi pubblici, privati pertinenziali, privati, in sottosuolo al di sotto delle aree libere e in soprasuolo.

Per i lotti liberi i privati possono avanzare proposte nel rispetto di un indice massimo territoriale o fondiario di 0,4 mq/mq per quelle aree ove sussistano le condizioni viabilistiche e infrastrutturali primarie, ovvero si possano realizzare contestualmente all’istanza di edificabilità dei lotti liberi medesimi.


8 Le Aree di antica formazione possono essere ricomprese in ambiti di riqualificazione urbana come esplicitato al successivo art. 26 delle presenti norme.


D. Modificazione alle destinazioni d’uso

9 La destinazione d’uso è residenziale.

Lungo le strade di borgo sono consentite al piano terra attività di commercio nel rispetto delle prescrizioni riportate al successivo art. 42, artigianato di servizio, attività terziarie, esercizi pubblici.


E. Modalità attuative

10 Gli interventi previsti sono realizzati secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

È richiesta la concessione convenzionata o atto d’obbligo per interventi di sostituzione con cambio di destinazione d’uso (edifici gruppo 5).


F. Classificazione delle aree di antica formazione

11 Le aree di antica formazione sono classificate di categoria B secondo il D.M.2/4/68 n.1444 e di recupero ai sensi della L. 457/78.

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