Art. 12 Aree di impianto storico


A. Definizione

1 Sono definite «Aree di impianto storico» le parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e da spazi che qualificano il tessuto urbano, e precisamente:

-il Centro storico compreso all’interno del tracciato delle mura

-gli insediamenti storici di Borgo Ticino

-altri insediamenti storici: Castello di Mirabello.


B. Modificazione degli edifici esistenti

2 Sono ammesse modificazioni degli edifici secondo i seguenti tipi di intervento conformemente alle definizioni dell’art.3.


Edifici Gruppo 1 (monumenti, mura) - Restauro


Edifici Gruppo 2 (edifici di pregio architettonico)

. parti esterne: restauro

. parti interne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti


Edifici Gruppo 3 (edifici con valore storico-ambientale)

. parti esterne: risanamento conservativo

. parti interne: risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nelle parti con minore valore testimoniale


Edifici del gruppo 4 (edifici con valore documentario)

. parti esterne verso spazio pubblico: risanamento conservativo

. parti esterne verso spazio privato: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

. parti interne: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti


Edifici Gruppo 5 (edifici recenti)

sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione nel rispetto dei parametri di seguito esplicitati.


3 Per gli edifici o le parti soggette a restauro conservativo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguite con le cautele del restauro.


4 Tutti gli interventi devono garantire il mantenimento delle qualità riscontrate sulle parti così come documentato dal rilievo da allegare alla pratica edilizia e, successivamente, durante l’esecuzione dei lavori (in presenza di qualità riscontrate durante l’esecuzione dei lavori).


5 Negli edifici, in cui interventi recenti abbiano compromesso in parte i caratteri storico-architettonici, le prescrizioni relative ai tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti dell'edificio che ancora presentano le caratteristiche proprie degli edifici storici. Per le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono consentiti gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, alla condizione che non contrastino con le indicazioni di Piano sulle restanti parti dell'edificio e concorrano a ripristinare l'impianto storico e i caratteri originari dell'edificio.


6 Per gli edifici del gruppo 1, gli interventi sono finalizzati al restauro filologicamente guidato di ogni parte.

L'intervento di restauro comprende altresì la rimozione di tutti gli elementi incongrui e il ripristino delle strutture originarie.

Sono vietati gli interventi eseguiti con tecniche e con materiali incoerenti.


7 Per gli edifici dei gruppi 2 e 3 gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione delle parti incongrue e al miglioramento delle condizioni abitative e della qualità dell'ambiente. Deve inoltre essere tramandata la qualità storico-architettonica delle parti esterne e delle altre parti dell'edificio presenti e rilevate nella documentazione da allegare alla pratica comunale.

Sono vietati gli interventi eseguiti con tecniche e con materiali incoerenti.


8 Per gli edifici del gruppo 4 gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento e miglioramento dell'immagine verso spazio pubblico ancora presente e che il Piano intende tramandare.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle qualità delle parti del fabbricato fronteggiante tale spazio, ivi compresi androni, intesi come dilatazione dello spazio pubblico, coperture, aperture (dimensione, scansione), fasce marcapiano, elementi decorativi e di finitura della facciata, delle aperture e materiali costruttivi.

È consentito il recupero per usi residenziali di fabbricati rurali non più utilizzati a tali fini. La chiusura di fienili e porticati deve consentire la lettura della struttura originaria.


9 Per gli edifici del Gruppo 5 in caso di sostituzione devono essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- ricostruzione esclusivamente lungo il filo edilizio dell’isolato o della strada

- spessore corpo di fabbrica massimo m.12

- altezza non superiore all’altezza massima degli edifici contigui o in relazione prospettica se appartenenti al Gruppo 1, 2, 3, 4, in ogni caso da valutarsi in relazione alla larghezza delle strade pubbliche su cui si affacciano (h max 1,5 larghezza strada) - i prospetti dell’edificio non devono contrastare con le qualità storico-ambientali dell’area in cui ricade l’intervento.


10 L’uso dei sottotetti degli edifici dei gruppi 2, 3, 4 e 5 è consentito solo ai sensi della L.R. 15/96. La creazione di abbaini, aperture raso falda, lucernari, o altre soluzioni costruttive finalizzate a dare luce ai locali sottotetto è consentita a condizione che, nel caso di abbaini, sia presentato un progetto unitario esteso a tutti i fronti dell’edificio cui appartiene l’unità immobiliare. È comunque preclusa la possibilità di realizzare gli abbaini verso gli spazi pubblici. Nei locali destinati ad uso abitativo dovranno comunque essere garantiti i rapporti di aeroilluminazione naturale diretta secondo quanto previsto dal testo della circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia in data 3/2/1997 (prescrizione ASL).


11 La realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche è consentita ai sensi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia; tali opere devono essere attuate nel rispetto dei valori presenti e caratterizzanti il sistema storico-ambientale.


C. Modificazioni delle aree

  1. Nelle aree a giardino o a parco di pertinenza degli edifici nelle aree a verde privato siano essi pubblici o privati e appartenenti agli edifici dei gruppi 1 e 2, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento dell'immagine storicamente consolidata. Tali aree sono inedificabili e devono essere mantenute a verde, senza alterazioni dell'impianto arboreo, se di pregio.

È consentita la realizzazione di parcheggi in sottosuolo purché non comportino alterazioni all'impianto arboreo e all'immagine storicamente consolidata.


14 Nelle aree di pertinenza dei gruppi di edifici 3, 4, 5 ivi comprese le aree a verde privato sono ammessi in sottosuolo interventi finalizzati alla creazione di parcheggi pertinenziali tali da non alterare i valori storico-ambientali riconosciuti del luogo.


  1. All’interno dei cortili è sempre ammesso traslare in posizione più idonea o demolire gli edifici o parti di edifici recenti, bassi fabbricati o autorimesse recenti o che risultino chiaramente come superfetazioni incongrue rispetto alla caratterizzazione storico architettonico dell’ambiente. Gli interventi che prevedono l’eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue devono essere finalizzati al ripristino del disegno originario dei cortili o di un disegno coerente con i caratteri storico architettonici, senza pregiudicare il recupero delle parti non oggetto di intervento.


15bis Nel caso di attività di cui all’art. 2 c. 9 è consentita in sottosuolo la realizzazione di spazi tecnologici, parcheggi, depositi, magazzini e altre attrezzature finalizzate ad adeguamenti necessari per una migliore funzionalità del servizio o per una riconversione dello stesso.


16 I muri di valore storico devono essere mantenuti.

17 Il piano individua un’«Area da trasformare», ovvero un’area (indicata nelle tavole di piano in scala 1:2000) per la quale il piano prevede interventi di riqualificazione dell’ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti.

L’area da trasformare è denominata:

I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi e le destinazioni d’uso sono descritti nella scheda allegata.


18 Il Piano individua come «Ambiti per la valorizzazione dello spazio pubblico» (art. 27) le piazze storiche e i percorsi viari riconosciuti come parte della «città da tramandare» entro cui coordinare gli interventi pubblici e privati per la valorizzazione dello spazio pubblico e dell’immagine urbana.

Il Piano propone altresì progetti per la valorizzazione dello spazio pubblico lungo le strade storiche di borgo.


19 Gli interventi relativi allo spazio pubblico devono essere finalizzati alla tutela e valorizzazione delle diverse parti della città e dei suoi elementi fondativi: piazze, strade, monumenti. Tali interventi devono privilegiare l’uso di materiali della tradizione locale.


20 È vietata la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante.

21 D. Modificazioni alle destinazioni d’uso

La destinazione d’uso è residenziale, terziaria e per servizi secondo le indicazioni della tavola “aree normative”. Per la destinazione d’uso terziaria è consentita la trasformazione verso la destinazione d’uso residenziale. Sono consentite al piano al piano seminterrato e interrato, al piano terreno e al piano primo destinazioni commerciali ( nel rispetto delle prescrizioni riportate al successivo art.42, e di quanto previsto dal DPR 303/56 e dal Regolamento Locale d’Igiene ( prescrizione ASL ) terziarie, per la ristorazione e pubblici esercizi. Sono altresì ammesse le attività di artigianato di servizio purchè non insalubri ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie 20.09.74 e s.m.i.

22 Sono consentite, a tutti i piani, attività turistico-ricettive e studi professionali. Gli ambulatori medici sono ammessi solo al piano terra e al primo piano.

Per le attività commerciali e terziarie già insediate alla data di adozione del PRG da parte del CC, ai piani superiori al primo, sono consentiti interventi che consentono la prosecuzione delle attività.


E. Modalità attuative

23 Qualora non siano previste modificazioni alla sagoma dell’edificio e alle destinazioni d’uso valgono le modalità previste all’art.11.

Qualora l’intervento preveda modificazioni alle sagome e alle destinazioni d’uso valgono le modalità seguenti:

E’ richiesta la Concessione per gli interventi negli edifici dei gruppi 1, 2, 3, 4 e/o altre procedure nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti.

E’ richiesta la Concessione convenzionata o atto d’obbligo per interventi di sostituzione con cambio di destinazione d’uso (edifici del gruppo 5).

E’ richiesto il Piano di Recupero e lo Studio Unitario per gli interventi all’interno delle aree da trasformare.


F. Classificazione delle aree

24 Le aree di impianto storico sono classificate di categoria A secondo il D.M. 1444/68 e di recupero ai sensi della legge 457/78.

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