1 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che non comportino modificazione alla sagoma dell’edificio e della destinazione d’uso sono considerati di esclusiva rilevanza edilizia. Essi sono sempre consentiti, fatte salve norme più restrittive contenute nelle presenti norme e devono essere attuati come sotto indicato, conformemente alle definizioni dell’art.3, fatti salvi i disposti della legge regionale 1/2001:
Edifici Gruppo 1 (monumenti, mura) – Restauro
Edifici Gruppo 2 (edifici di pregio architettonico)
. parti esterne: restauro
. parti interne: risanamento conservativo
Edifici Gruppo 3 (edifici con valore storico-ambientale)
. parti esterne: risanamento conservativo
. parti interne: risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia alla condizione che venga dimostrata, con idonea documentazione, l’assenza di qualità riferite alle parti oggetto di intervento.
Edifici Gruppo 4 (edifici con valore documentario)
. parti esterne: risanamento conservativo
. parti interne: ristrutturazione edilizia
Edifici Gruppo 5 (edifici recenti)
. parti esterne: ristrutturazione
. parti interne: ristrutturazione
2 Tutti gli interventi devono garantire il mantenimento delle qualità riscontrate sulle parti così come risultano della documentazione di rilievo da allegare alla pratica edilizia e, successivamente, durante l’esecuzione dei lavori (in presenza di qualità riscontrate durante l’esecuzione dei lavori).
3 Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento dell’immagine verso lo spazio pubblico ed alla valorizzazione degli elementi caratterizzanti storicamente consolidati.
L’uso dei sottotetti degli edifici dei gruppi 2, 3, 4 e 5 è consentito solo ai sensi della L.R. 15/96. La creazione di abbaini, aperture raso falda, lucernari, o altre soluzioni costruttive finalizzate a dare luce ai locali sottotetto è consentita a condizione che, nel caso di abbaini, sia presentato un progetto unitario esteso a tutti i fronti interessati dall’edificio cui appartiene l’unità immobiliare. Nelle zone di impianto storico e nelle zone di antica formazione è comunque preclusa la possibilità di realizzare gli abbaini verso gli spazi pubblici salvo casi documentati di impossibilità di realizzare gli interventi nel rispetto dei parametri aeroilluminanti secondo le leggi sanitarie.
Nei locali destinati ad uso abitativo dovranno comunque essere garantiti i rapporti di aeroilluminazione naturale diretta secondo quanto previsto dal testo della circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia in data 3/2/1997 (prescrizione ASL)
5 Gli interventi previsti sono realizzati secondo le disposizioni delle leggi vigenti. La procedura di dichiarazione di inizio attività è vietata per gli edifici del Gruppo 1, 2 e per tutti gli edifici e aree sottoposte alla tutela della L.1089/39. È altresì vietata, limitatamente alle parti esterne per gli edifici esistenti nelle aree sottoposte alla tutela della L.1497/39. Sono fatti salvi i nulla osta da richiedere agli enti competenti.
Gli interventi sugli edifici del Gruppo 1, 2, 3 qualora non vincolati ai sensi della L.1089/39 e L.1497/39, devono essere valutati dalla commissione edilizia.
La realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche è consentita ai sensi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia; tali opere devono essere attuate nel rispetto dei valori presenti e caratterizzanti gli edifici in relazione al gruppo di edifici di appartenenza. Nei soli immobili vincolati ai sensi della L 1089/39 (ora D Lgs 42/2004, parte II), dove sia stato acquisito il preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza, sono possibili interventi aggiuntivi a quanto stabilito al comma 1, purché questi siano relativi alle sole parti accessorie o non appartenenti all’organismo edilizio originario e siano finalizzati ad assicurare gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni immobili vincolati.
Capo II
Disciplina degli interventi di rilevanza edilizia e urbanistica