1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:
2 Ambito:
parte del territorio graficamente individuata sottoposto ad intervento di trasformazione con le procedure del piano attuativo o dello studio unitario.
3 Gruppi di edifici:
insieme di edifici esistenti tra loro correlati in base ai caratteri morfologico-funzionali degli edifici stessi.
4 Area normativa:
parte di città caratterizzata da omogenea morfologia di impianto e di uso rispetto alla quale è definito un insieme organico di prescrizioni che ne disciplinano le destinazioni d’uso e gli interventi di modificazione ammissibili sugli edifici e sulle aree.
5 Comparto edificatorio:
area operativa, all'interno di piani attuativi, oggetto di uno studio unitario, anche se realizzato in fasi successive.
6 Intervento edilizio:
insieme delle trasformazioni fisiche sull'immobile interessato.
7 Piani attuativi:
per le definizioni e le modalità di attuazione di ciascuno strumento esecutivo si rimanda alla relativa disciplina:
- Piani particolareggiati (P.P., L. 1150/42 , art. 13);
- Piano per l'edilizia economico-popolare (P.E.E.P., L. 167/62);
- Piano di recupero (P.R., art. 28, L. 457/78);
- Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P., art. 27, L. 865/71);
- Piano di lottizzazione (P.d.L., art. 28, L.1150/42);
- Programmi integrati di intervento (Legge 179/89, L.R.9/99).
8 Studio Unitario:
Studio esteso all’intero ambito, laddove si intendano modificare le prescrizioni non vincolanti delle schede normative o laddove non sussiste accordo per la formulazione di un piano attuativo relativo allo stesso, la cui presentazione da parte dei proprietari ed approvazione da parte dell’organo competente, costituisce condizione per interventi di trasformazione di singoli sub-ambiti.
9 Destinazioni d’uso:
La destinazione d'uso è l'insieme delle attività ammesse nell'area normativa e/o negli edifici, secondo la classificazione adottata nel successivo art. 2.
Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da provvedimenti amministrativi rilasciati o in applicazione di disposizioni di legge.
Nel caso in cui la destinazione d'uso non risulti da tali atti, si fa riferimento a documentazione probatoria o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia dichiarato espressamente che non sono intervenute opere sull’immobile successivamente al 6.8.1938.
Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie, si intende il passaggio dall'una all'altra delle classi di attività di cui al successivo art. 2 e, per le attività commerciali il passaggio dall’una all’altra delle sottoclassi individuate con diverse lettere alfabetiche e con specifico riferimento al basso e alto impatto, così come definito all’art. 42 comma 2 .
Nel caso specifico di attività commerciali ,
costituisce altresì cambio di destinazioni d’uso , anche
se effettuato senza opere edilizie, all’interno di una stessa
sottoclasse, il passaggio di settore merceologico da basso impatto ed
alto impatto, così come definito al successivo art.42,
Il cambio di destinazione d'uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali, sempre e comunque nel rispetto delle leggi regionali e nazionali vigenti
10 Superficie territoriale (ST):
somma delle superfici fondiarie, espresse in mq, destinate all'edificazione, delle superfici per l'urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o di progetto, sottoposte a piano attuativo e/o a studio unitario.
11 Superficie Fondiaria Edificabile (S.F.) - Area di concentrazione dell'edificato:
superficie destinata all’edificazione, espressa in mq, dalla quale sono escluse le aree per le urbanizzazioni primaria e secondaria esistenti o previste sull’area.
12 Superficie lorda di pavimento (mq) (S.L.P.):
somma di tutte le superfici di pavimento ai vari piani o interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo, al lordo di tutte le componenti edilizie di competenza strutturali e/o di tamponamento poste al perimetro dell’edificio.
Non costituiscono SLP, ai fini del rispetto degli indici di edificabilità, le parti sottoelencate, comprensive delle componenti edilizie che le delimitano non costituenti separazione da parti incluse nel computo della SLP, alle quali nel caso vanno attribuite:
le superfici porticate edificate a pilotis, nonché quelle destinate ad uso pubblico o ad uso comune
le guardiole, le tettoie ed i porticati siti al piano terra se contenuti nella misura massima del 30% della SC non porticata, dovendosi invece computare la superficie eccedente;
i vani scala, i vani ascensori e relativi extracorsa e sala macchine se contenuti nel sottotetto, i locali ospitanti le centrali degli impianti tecnici di trattamento dell’aria e dell’acqua (es. centrale termica, centrale di condizionamento, elettrica, idraulica), i locali adibiti al deposito dei rifiuti solidi urbani;
le superfici relative a balconi;
le superfici relative ad impianti od attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse generale cedute od asservite alle rispettive società di gestione (gas, luce, telefono, ecc.);
i parcheggi pubblici, nonché quelli privati pertinenziali e privati in sottosuolo e/o in soprasuolo se di altezza netta interna, per le nuove costruzioni, pari o inferiore a mt 2.40 o mt. 2.50 nei casi previsti dalle vigenti norme di sicurezza;
le porzioni di sottotetto aventi altezze nette medie interne inferiori a m. 2,30 che non consentano alcuna possibilità di utilizzo, sia autonomo che correlato ad una unità immobiliare sottostante o limitrofa, con coperture aventi inclinazione massima del 40%;
soppalchi così come definiti al successivo comma 36; i soppalchi, ove consentiti, in edifici siti in aree di impianto storico, anche nel caso si riscontrassero i requisiti di abitabilità o agibilità e comunque con i limiti di superficie di cui al successivo comma 36;
le superfici relative ai servizi pubblici costituenti standard urbanistico ai sensi del D.M. 1444/68 Art. 3;
le strutture installate (stands, tendoni, coperture pressostatiche o tensostatiche, ecc.) per la copertura di campi da gioco, di vasche natatorie e per tuffi ed in generale degli spazi espositivi, dei locali di servizio, di ospitalità e riunione per manifestazioni ed iniziative di ogni genere in campo culturale, commerciale, di pubblico spettacolo (stands, tendoni, coperture pressostatiche o tensostatiche, ecc.) a carattere temporaneo, stagionale e comunque provvisorio;
le cantine degli edifici poste al piano interrato o parzialmente interrato, comunque non emergenti più di m. 1 dalla quota 0.0 del terreno circostante definitivamente sistemato, misurate all’intradosso del solaio di copertura;
j) la quota del 70% delle superfici relative alle logge. Per gli edifici esistenti tale superficie non deve essere utilizzata ai fini dell’ampliamento dei locali retrostanti.
13 Indice di utilizzazione territoriale (IT):
rapporto espresso in mq tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Territoriale (S.T.) interessata dall'intervento.
14 Indice di utilizzazione fondiaria (IF):
rapporto espresso in mq tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Fondiaria Edificabile (S.F.) interessata dall'intervento.
15 Superficie abitativa media:
superficie lorda di pavimento che compete mediamente ad ogni abitante insediato o insediabile. L’indice medio a Pavia è stabilito pari a 33 mq/ab. convenzionalmente corrispondente a 100 mc/ab. Tale indice è da applicarsi per il calcolo della capacità insediativa residenziale.
16 Capacità edificatoria - Utilizzazione edificatoria (SLP):
prodotto tra indici di utilizzazione territoriale (IT) o fondiario (IF) e la superficie territoriale (S.T.) o fondiaria (S.F.) o quando diversamente specificato: quantità definita dalle schede normative.
17 Superficie coperta (S.C.):
area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle componenti edilizie strutturali e/o di tamponamento poste al perimetro dell’edificio e degli aggetti (sporti, cornicioni, pensiline, balconi, etc.) per la porzione eccedente la sporgenza di m 1,50.
In caso di sporgenza inferiore a m 1.50, la S.C. relativa all’aggetto, non sarà conteggiata.
18 Rapporto di copertura (R.C.):
rapporto tra Superficie coperta (S.C.) e Superficie fondiaria (S.F.) espresso percentualmente.
19 Area libera pertinenziale:
area pertinenziale, libera da costruzioni. L’area si definisce libera anche in presenza di costruzioni in sottosuolo.
20 Aree a verde pertinenziale:
area inedificabile, pubblica o privata, libera da costruzioni, con eventuale presenza di prato, alberature e arbusti, sistemata o da sistemare secondo le caratteristiche e le prescrizioni dell’area normativa in cui ricade;
21 Parcheggio privato pertinenziale e parcheggio privato:
spazi privati da destinare alla sosta di veicoli in superficie, a raso, in elevazione o sottosuolo soggetti o meno a vincoli di pertinenza.
22 Parcheggio pubblico:
spazi pubblici o assoggettati ad uso pubblico da destinare alla sosta di veicoli in superficie, a raso, in elevazione o sottosuolo comprensivi di viabilità e spazi di manovra.
23 Altezza del fabbricato (h):
altezza massima stabilita per gli edifici in ciascuna area normativa di piano. Va misurata sul fronte più alto dell’edificio verso strada o altri spazi pubblici:
dalla quota media di spiccato del marciapiede o, in assenza, della sede stradale esistente incrementata di cm 15,
oppure
dalla quota media, lungo il confine, di altro spazio pubblico già esistente;
dalla quota teorica assegnata dal U.T.C. in via preventiva a strada o altro spazio pubblico di nuova previsione;
oppure se l’edificio sia interessato da due o più delle situazioni indicate;
dalla media delle rispettive quote di riferimento stabilite come sopra;
fino:
alla quota dell’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile o agibile o di sovrastanti spazi coperti, nel caso di edifici a copertura piana o della media delle altezze nel caso di coperture inclinate;
Non si considerano, pur se eccedenti le quote di cui al punto d), i volumi tecnici a servizio del fabbricato e, nelle zone produttive, gli impianti tecnologici quali silos, torri di raffreddamento, le gru fisse, i carri ponte, i serbatoi d’acqua per impianti a caduta, canne fumarie.
Per le destinazioni residenziali laddove nelle presenti norme e nelle schede normative l’altezza è definita in numero di piani, l’altezza per ogni singolo piano non può eccedere m. 3,20 misurata all’intradosso del solaio soprastante.
24 Volume (V):
prodotto tra S.L.P. e le altezze reali di interpiano sino alla quota di cui alla lettera d) del precedente comma 23).
Tale valore è da applicarsi in tutti i casi in cui disposizioni vigenti fanno riferimento a cubature anziché a superfici.
25 Ciglio stradale:
limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine.
26 Filo edilizio o allineamento:
limite su cui devono attestarsi le sagome nella loro massima sporgenza degli edifici, ove prescritto.
27 Sagoma dell'edificio:
limite dell’involucro esterno dell'edificio determinato dall’articolazione perimetrale ed in elevazione delle componenti edilizie strutturali e/o di tamponamento, nonché della copertura dell’edificio medesimo con esclusione di comignoli, abbaini e terrazzi a pozzetto.
28 Asse rettore:
asse di tracciato urbano vincolante a cui deve fare riferimento l'organizzazione dello spazio pubblico e dell'edificato là dove prescritto.
29 Distanza dal ciglio stradale e dal filo edilizio (D.S.):
distanza minima che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggiano strade ed il ciglio delle strade stesse, misurata sulla perpendicolare alla linea di limite degli spazi pubblici destinati alla viabilità esistenti o previsti dal PRG.
Tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e degli aggetti chiusi, nonché degli sporti e degli aggetti (anche se aperti) che sporgono più di m. 1,50 dalle componenti edilizie strutturali e/o di tamponamento poste al perimetro dell’edificio.
30 Distanza da confini privati (D.C.):
distanza che intercorre tra le pareti dell’edificio ed il confine del lotto.
Tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e degli aggetti chiusi, nonché degli sporti e degli aggetti (anche se aperti) che sporgono più di m. 1,50 dalle componenti edilizie strutturali e/o di tamponamento poste al perimetro dell’edificio, sulla retta orizzontale più breve compresa fra la proiezione orizzontale della parete e la linea di confine del lotto.
I confini che delimitano le zone a destinazione pubblica dalle altre zone sono equiparati, ai fini della distanza degli edifici dai confini, ai confini di proprietà (con l’esclusione delle zone destinate ad aree di rispetto).
31 Distanza tra fabbricati (D.F.):
distanza che intercorre tra le pareti perimetrali degli edifici, o parti di pareti, fronteggiantesi, disposte tra loro in parallelo o ad angolo inferiore a quello retto. Tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e degli aggetti chiusi, nonché degli sporti e degli aggetti (anche se aperti) che sporgono più di m. 1,50 dalle componenti edilizie strutturali e/o di tamponamento poste al perimetro dell’edificio.
Nel caso in cui le pareti o parti di pareti si fronteggino in parallelo, la distanza è misurata sulla perpendicolare alle proiezioni orizzontali delle pareti stesse. Nel caso in cui invece le pareti o parti di pareti si fronteggino tra di loro con un angolo inferiore a quello retto, la distanza è misurata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra le proiezioni orizzontali delle pareti stesse.
32 Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti (D.P.F.):
distanza, espressa in ml, tra le pareti finestrate degli edifici come definito al precedente comma 31), ovvero tra pareti di cui una sola sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Pareti dotate di sole luci sono da considerarsi non finestrate.
33 Numero dei piani (P.):
numero dei piani fuori terra coperti comunque praticabili.
34 Aree di pertinenza delle costruzioni:
superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria.
In caso di frazionamento della proprietà di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacità edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del PRG da parte del Consiglio Comunale, tenendo conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree.
35 Basso fabbricato:
Costruzione avente altezza non superiore a mt.2,40 misurata sul punto più alto dell’estradosso della copertura rispetto al piano del terreno definitivamente sistemato.
E’ consentita la costruzione a confine, nel solo rispetto della superficie coperta consentita nell’area normativa di appartenenza, ove indicata.
Non costituisce Slp ai fini del rispetto degli indici di edificabilità
Il basso fabbricato è realizzabile in tutte le zone dove le norme di P.R.G. consentono l’edificazione.
36 Soppalchi:
superficie di calpestio sovrapposta alla SLP di una unità immobiliare e priva dei requisiti di abitabilità e agibilità, avente almeno un lato aperto ed una superficie non superiore al 50% del locale interessato e comunque non superiore negli edifici a destinazione produttiva a mq. 200 per ogni unità immobiliare e a 100 mq per le altre destinazioni.
37 Edifici uni e bifamiliari:
edifici residenziali composti da una o due unità immobiliari.
38 Spessore del corpo di fabbrica:
distanza tra le pareti esterne costituenti i lati maggiori del fabbricato.
39 Pertinenza storica:
area di pertinenza di edificio di particolare interesse storico, entro la quale la sistemazione del suolo e i manufatti esistenti risultano parte architettonicamente integrata all'edificio stesso.
40 Parametri di trasformazione:
si articolano in:
- Parametri urbanistici:
a) superficie fondiaria e superficie territoriale (SF, ST)
b) indice di utilizzazione territoriale (IT)
c) indice di utilizzazione fondiaria (IF)
d) utilizzazione edificatoria (SLP)
e) indice medio di superficie abitativa
f) destinazioni d'uso
g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria (esistenti e previste) così come definite all’art. 22 della L.R. 51/75
h) asse rettore.
i) spessore del corpo di fabbrica
- Parametri edilizi:
a) altezza dei fabbricati (h)
b) numero dei piani consentito
c) distanza dai confini privati
d) distanza tra fabbricati
e) filo edilizio
f) distanza dal ciglio stradale e/o dal filo edilizio.
rapporto di copertura (r.c.)
h) dotazione di aree a verde privato
i) dotazione di superficie a parcheggio privato.
- Parametri di qualità:
a) recupero e valorizzazione degli ambienti storici
b) uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali
c) riqualificazione dello spazio pubblico
d) pedonalizzazione dello spazio pubblico
e) allontanamento e/o abbassamento delle fonti di inquinamento acustico e miglioramento della qualità dell’aria
f) riequilibrio e riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità
g) incremento della dotazione di verde pubblico e di spazi pubblici
h) incremento della dotazione di parcheggi pertinenziali in sottosuolo.
41 Interventi di rilevanza edilizia sul patrimonio edilizio esistente:
interventi sugli edifici esistenti che non comportano modificazione alla sagoma dell’edificio, aumento di Slp e modificazione di destinazione d’uso.
42 Interventi di rilevanza edilizia ed urbanistica:
interventi di modificazione delle aree e degli edifici relativamente alla Slp, alle destinazioni d’uso, all’assetto urbano, regolati all’interno di ciascuna area normativa.
43 Lotto libero in ambiti urbani già edificati
Area mai utilizzata mediante computo di IF per interventi edificatori precedenti dotata delle opere di urbanizzazione primaria, o la cui realizzazione, in base ad atti deliberativi del Comune, è prevista nel triennio.
Dimensione minima del lotto: mq.400.
Fatti comunque salvi i parametri edilizi ed urbanistici delle aree normative di riferimento
Edificio o fabbricato rurale non più utilizzato in area agricola, nel Parco agricolo del fiume Ticino, nel Parco Visconteo:
edificio o fabbricato rurale non più utilizzato ad usi agricoli a partire dall’11 maggio 1996, nonché quelle dismesse individuate nell’azzonamento del piano regolatore generale vigente.
Individuazione ai sensi dell’art.1, 1° comma, lettera C L.R. 93/80, così come risulta dalla scheda indagine «cascine esistenti» nell’allegato «Analisi degli insediamenti storici. Schede di indagine edilizia, funzionale ed ambientale relative al sistema delle Cascine».
Superficie di vendita di un esercizio commerciale:
area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.